(1) Il comma 4 dell’articolo 4 della legge provinciale 19 agosto 2020, n. 9, è così sostituito:
“4. L’esenzione di cui al comma 1 rispettivamente la riduzione del 50 per cento di cui al comma 3 spetta per il periodo dell’anno 2020 in cui i fabbricati rientrano in una delle fattispecie definite ai commi 1 e 2, indipendentemente dal fatto che l’immobile sia destinato all’esercizio dell’attività di cui alla licenza solo per alcuni mesi dell’anno.”
(2) Dopo il comma 5 dell’articolo 4 della legge provinciale 19 agosto 2020, n. 9, è inserito il seguente comma:
“5/bis Qualora i soggetti di cui ai commi 2 e 8 non avessero presentato l’autocertificazione entro i termini stabiliti supponendo di non rientrare tra i criteri stabiliti dai commi 3 e 9 del presente articolo riguardo il calo del volume di affari complessivo nell’anno 2020, possono presentare l’autocertificazione entro il 31 gennaio 2021 data la classificazione dell’Alto Adige quale zona rossa o arancione e le conseguenti restrizioni ai sensi dell’ordinanza del Ministro della Salute del 10 novembre 2020.”
(3) I commi 3 e 4 dell’articolo 19 della legge provinciale 19 agosto 2020, n. 9, sono così sostituiti:
“3. Dopo il comma 5 dell’articolo 13 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:
‘6. In caso di sospensione totale o parziale dei servizi di trasporto scolastico e dei servizi di trasporto e di accompagnamento di alunne e alunni con disabilità in tutto l’Alto Adige, dovuta allo stato di emergenza epidemiologica da virus SARS-CoV-2 negli anni 2020 e 2021, e nel rispetto delle disposizioni dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato, la Provincia autonoma di Bolzano è autorizzata a concedere vantaggi economici ai gestori che svolgono tali servizi per suo conto, al fine di mitigare il danno economico derivante dalla sospensione del servizio. La misura e le modalità procedurali per la concessione dei vantaggi economici sono stabilite con specifici criteri ai sensi dell’articolo 2 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.’
4 Dopo il comma 2 dell’articolo 17 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:
‘3. Nel caso in cui, negli anni 2020 e 2021, non sia possibile prestare, interamente o in parte, il servizio di gestione dei convitti in Alto Adige a causa dello stato di emergenza epidemiologica da virus SARS-CoV-2, e nel rispetto delle disposizioni dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato, la Provincia autonoma di Bolzano è autorizzata a concedere vantaggi economici ai gestori che svolgono tali servizi per suo conto, al fine di mitigare il danno economico derivante dalla riduzione del servizio. La misura e le modalità procedurali per la concessione dei vantaggi economici sono stabilite con specifici criteri ai sensi dell’articolo 2 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.’”
(4) Al comma 4 dell’articolo 22 della legge provinciale 19 agosto 2020, n. 9, le parole: “alla data di entrata in vigore del presente articolo” sono soppresse.
(5) Alla fine del comma 5 dell’articolo 22 della legge provinciale 19 agosto 2020, n. 9, è aggiunto il seguente periodo: “Nei casi in cui situazioni eccezionali emergenziali rendano necessaria la disdetta di eventi turisticamente rilevanti che sono di interesse provinciale, la Giunta provinciale può concedere agli organizzatori ulteriori sussidi e indennizzi per coprire le spese da essi sostenute.”
(6) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 3.687.500,00 euro per l’anno 2021, in 0,00 euro per l’anno 2022 e in 0,00 euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2021-2023.