1. Il contributo è concesso nella seguente misura:
a) per le zone turisticamente sviluppate ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale del 24 aprile 2018, n. 375, e successive modifiche: 30 per cento della spesa ammessa;
b) per le zone turisticamente poco sviluppate ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale del 24 aprile 2018, n. 375, e successive modifiche: 50 per cento della spesa ammessa.
2. La spesa ammessa è arrotondata:
a) ai 500,00 euro inferiori per gli investimenti di cui all’articolo 3;
b) ai 100,00 euro inferiori per le iniziative di cui all’articolo 5.