1. I contributi possono essere concessi, a partire dalla denuncia dell’attività (SCIA), ad imprese individuali o a società che affittano camere per ospiti ed appartamenti per ferie iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. Nel caso di contributi per interventi strutturali, l’attività deve essere esercitata da almeno due anni precedenti alla data di presentazione della domanda.
2. Possono presentare domanda di contributo anche le persone fisiche che intendono costituire un’impresa individuale o una società di cui al comma 1. L’erogazione del contributo è tuttavia subordinata all’avvenuta iscrizione dell’impresa o della società presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per l’attività alla quale si riferisce l’investimento o l’iniziativa oggetto della domanda.
3. In caso di subentro nell’impresa familiare, i contributi possono essere concessi alle imprese individuali e società, il/la cui legale rappresentante non abbia superato il 40° anno di età, a prescindere dalle limitazioni di cui al comma 5 e a condizione che l’esercizio non abbia ricevuto contributi ai sensi della legge provinciale n. 8/1993, e successive modifiche, negli ultimi 10 anni.
4. I contributi non possono essere concessi ai soggetti che, oltre all’attività di affittacamere e affittappartamenti ai sensi della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, e successive modifiche, esercitano anche l’attività ricettiva ai sensi delle norme in materia di esercizi pubblici di cui alla legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, oppure ai sensi della disciplina dell'agriturismo di cui alla legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7, e successive modifiche.
5. I contributi non possono essere concessi agli esercizi situati nelle zone turistiche fortemente sviluppate ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale del 24 aprile 2018, n. 375, e successive modifiche, e nella città di Bolzano.