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Delibera 13 ottobre 2020, n. 789
Criteri per la concessione di contributi a favore di affittacamere e affittappartamenti

ALLEGATO A

Criteri per la concessione di contributi a favore di affittacamere e affittappartamenti

Art. 1
Ambito di applicazione

1. I presenti criteri disciplinano la concessione di contributi a favore di soggetti che affittano camere per ospiti e appartamenti per ferie, in esecuzione dell’articolo 3 della legge provinciale 6 aprile 1993, n. 8, e successive modifiche.

2. I contributi di cui ai presenti criteri sono concessi nel rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”.

Art. 2
Beneficiari

1. I contributi possono essere concessi, a partire dalla denuncia dell’attività (SCIA), ad imprese individuali o a società che affittano camere per ospiti ed appartamenti per ferie iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. Nel caso di contributi per interventi strutturali, l’attività deve essere esercitata da almeno due anni precedenti alla data di presentazione della domanda.

2. Possono presentare domanda di contributo anche le persone fisiche che intendono costituire un’impresa individuale o una società di cui al comma 1. L’erogazione del contributo è tuttavia subordinata all’avvenuta iscrizione dell’impresa o della società presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per l’attività alla quale si riferisce l’investimento o l’iniziativa oggetto della domanda.

3. In caso di subentro nell’impresa familiare, i contributi possono essere concessi alle imprese individuali e società, il/la cui legale rappresentante non abbia superato il 40° anno di età, a prescindere dalle limitazioni di cui al comma 5 e a condizione che l’esercizio non abbia ricevuto contributi ai sensi della legge provinciale n. 8/1993, e successive modifiche, negli ultimi 10 anni.

4. I contributi non possono essere concessi ai soggetti che, oltre all’attività di affittacamere e affittappartamenti ai sensi della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, e successive modifiche, esercitano anche l’attività ricettiva ai sensi delle norme in materia di esercizi pubblici di cui alla legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, oppure ai sensi della disciplina dell'agriturismo di cui alla legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7, e successive modifiche.

5. I contributi non possono essere concessi agli esercizi situati nelle zone turistiche fortemente sviluppate ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale del 24 aprile 2018, n. 375, e successive modifiche, e nella città di Bolzano.

Art. 3
Investimenti ammessi e limiti di contributo

1. Sono ammessi a contributo gli investimenti relativi a lavori e all’acquisto di attrezzature ed arredamenti per i locali ad esclusivo utilizzo degli ospiti. Gli investimenti che non interessano detti locali sono ammissibili a contributo in misura millesimale al loro effettivo utilizzo.

2. Nell’arco di un quinquennio possono essere concessi contributi per un massimo di euro 40.000,00 per richiedente, nel rispetto dei seguenti limiti:

a) un contributo massimo di euro 5.000,00 a camera o di euro 10.000,00 ad appartamento per ristrutturazione, ammodernamento e restauro di camere per ospiti ed appartamenti per ferie. Garage e posti auto sono pertinenze delle camere per ospiti o degli appartamenti per ferie; gli interventi che li riguardano possono essere ammessi a contributo solo qualora i garage si trovino nello stesso edificio o i posti macchina facciano parte dello stesso edificio;

b) un contributo massimo di euro 10.000,00 per costruzione, ampliamento ed ammodernamento di locali ad uso comune. Per i locali ad uso comune il contributo può essere concesso solo qualora tali locali si trovino nello stesso edificio e siano a disposizione di almeno due unità abitative (camere per ospiti o appartamenti per ferie);

c) un contributo massimo di euro 10.000,00 per la trasformazione di camere per ospiti in appartamenti per ferie.

3. I contributi di cui al presente articolo possono essere liquidati solo se dopo la conclusione dell’investimento viene raggiunta una classificazione di almeno tre soli.

Art. 4
Investimenti non ammessi a contributo e limitazioni

1. Non sono ammessi a contributo gli investimenti relativi a manutenzioni ordinarie nonché all’acquisto di oggetti decorativi e d’arte, biancheria, stoviglie e altri oggetti facilmente usurabili nonché di attrezzatura minuta.

2. Non sono ammessi a contributo l’apprestamento di superfici esterne e le relative infrastrutture.

3. Non vengono inoltre concessi contributi per l’acquisto di attrezzature ed arredamenti per i locali siti entro il perimetro dell’abitazione della persona richiedente il contributo, anche se essi vengono utilizzati dagli ospiti.

4. Gli investimenti agevolabili di cui all’articolo 3, comma 2, lettere a) e c), riguardanti interventi strutturali si limitano al numero dei posti letto comunicato negli ultimi due anni, ad eccezione delle zone turisticamente poco sviluppate ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale del 24 aprile 2018, n. 375, e successive modifiche.

5. Non sono ammesse a contributo le spese inferiori ad un importo minimo di euro 2.000,00.

Art. 5
Promozione di servizi di consulenza, della formazione e della diffusione di conoscenze

1. Possono essere concessi contributi per spese per consulenze, nonché per la formazione e la diffusione di conoscenze riguardanti l’attività di affittacamere e affittappartamenti per ferie. Non sono ammessi a contributo i costi di gestione corrente come consulenze amministrative, fiscali e legali, le spese di pubblicità e simili.

2. Il limite minimo di spesa ammessa è di euro 1.000,00. La spesa massima ammissibile per una giornata di consulenza/formazione non può superare l’importo di 900,00 euro, comprese eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio.

3. Il limite massimo di spesa ammessa non può superare l’importo di 10.000,00 euro complessivi all’anno.

Art. 6
Misura del contributo

1. Il contributo è concesso nella seguente misura:

a) per le zone turisticamente sviluppate ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale del 24 aprile 2018, n. 375, e successive modifiche: 30 per cento della spesa ammessa;

b) per le zone turisticamente poco sviluppate ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale del 24 aprile 2018, n. 375, e successive modifiche: 50 per cento della spesa ammessa.

2. La spesa ammessa è arrotondata:

a) ai 500,00 euro inferiori per gli investimenti di cui all’articolo 3;

b) ai 100,00 euro inferiori per le iniziative di cui all’articolo 5.

Art. 7
Presentazione delle domande

1. Le domande di contributo sono redatte sui moduli predisposti dall’Amministrazione provinciale, provviste di marca da bollo e presentate all’Area funzionale Turismo, di seguito denominata Area. Le stesse vanno corredate della documentazione prevista dall’articolo 4 della legge provinciale 6 aprile 1993, n. 8, e successive modifiche, della dichiarazione “de minimis” nonché di una relazione illustrativa.

2. Possono essere presentate rispettivamente una domanda di contributo per gli investimenti di cui all’articolo 3 ed una domanda di contributo per le iniziative di cui all’articolo 5 nell’arco di tre anni solari.

Art. 8
Istruttoria

1. Le domande vengono evase nel medesimo ordine in cui sono pervenute all’Area.

Art. 9
Impegni

1. Nella domanda di contributo il richiedente si impegna a non mutare la destinazione dell’azienda per un periodo di cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori o dalla data dell’ultima fattura ammessa a contributo. In caso contrario, il contributo viene revocato. Il richiedente deve inoltre impegnarsi a non vendere, affittare o cedere in comodato i beni di investimento agevolati per la durata di cinque anni dal loro acquisto, pena la revoca del contributo. Non si procede alla revoca del contributo nei seguenti casi:

a) cessione dell’intera azienda a persone con vincoli di parentela entro il terzo grado, coniuge o affini in linea retta, purché gli investimenti agevolati continuino ad essere utilizzati per lo svolgimento dell’attività aziendale;

b) grave malattia o infortunio, che rendono impossibile la continuazione dell'attività.

2. I richiedenti che non sono proprietari dell’immobile devono dimostrare la disponibilità del bene per l’intera durata della destinazione o allegare una dichiarazione d’impegno del proprietario ai sensi del comma 1.

3. I richiedenti si impegnano, pena la revoca del contributo, a mettere a disposizione dell’Area la documentazione necessaria per la verifica dei presupposti per la concessione del contributo stesso.

Art. 10
Liquidazione dei contributi

1. I contributi sono liquidati previa apposita domanda da presentarsi entro la fine dell’anno successivo al provvedimento di imputazione della spesa. Trascorso tale termine senza che abbia avuto luogo la rendicontazione della spesa per causa riconducibile al beneficiario, il contributo viene revocato. Per gravi e motivate ragioni, può essere concessa una proroga fino a un ulteriore anno, trascorso il quale il contributo è automaticamente revocato.

2. La domanda di liquidazione di cui al comma 1 è corredata di una dichiarazione sostitutiva del beneficiario sulla regolare effettuazione dell’investimento per il quale è stato concesso il contributo nonché sulla mancata fruizione di altre agevolazioni pubbliche per gli stessi interventi nei precedenti cinque anni. Alla domanda di liquidazione vanno altresì allegati gli originali delle fatture quietanzate, le note onorarie o i contratti di leasing. La regolare esecuzione dei lavori e degli acquisti può essere documentata anche da un verbale di sopralluogo e di collaudo, redatto dal direttore o dalla direttrice dei lavori oppure da un altro tecnico qualificato o un’altra tecnica qualificata, che si basa a tal fine su un resoconto dettagliato dello stato finale dei lavori.

3. Nel caso di investimenti in leasing, il mancato riscatto dei beni oggetto dei relativi contratti da parte del beneficiario comporta la revoca dell’intero contributo.

4. Qualora, in sede di verifica dei lavori strutturali eseguiti e degli acquisti effettuati, venga accertata una spesa inferiore a quella ammessa a contributo, quest’ultimo è ridotto proporzionalmente e ricalcolato in base all’effettiva spesa documentata. Qualora la spesa effettivamente documentata non raggiunga almeno il 70 per cento di quella ammessa, il contributo può essere comunque liquidato, ma il beneficiario non potrà presentare, per un periodo di quattro anni a partire dalla concessione del contributo stesso, ulteriori domande di contributo per investimenti ai sensi dei presenti criteri.

5. Se, nel periodo che intercorre tra la presentazione della domanda di contributo e la liquidazione, l’attività viene trasferita ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera a), il contributo viene liquidato ai subentranti, sempre che gli stessi dimostrino di essere in possesso dei requisiti previsti dai presenti criteri, continuino ad esercitare l’attività e si assumano i relativi obblighi.

Art. 11
Indebita percezione di vantaggi economici

1. L’Area procede alla revoca dei contributi nei casi e secondo le procedure disciplinate dall’articolo 2/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

Art. 12
Controlli

1. Al fine di verificare la regolare esecuzione degli interventi e delle iniziative ammessi a contributo, sono effettuati controlli a campione su almeno il sei per cento degli stessi.

2. All’individuazione degli investimenti e delle iniziative da sottoporre a controllo provvede un gruppo di lavoro interno all’Area, secondo il principio di casualità, sulla base di una lista di tutti i contributi liquidati nell’anno di riferimento che non consenta di risalire ai nominativi dei relativi beneficiari. Vengono inoltre controllati tutti i casi che l’Area ritiene dubbi.

3. Ove necessario, l’Area può avvalersi del supporto di altre ripartizioni dell’Amministrazione provinciale.

4. I controlli possono essere effettuati mediante verifica diretta in forma di sopralluogo oppure tramite richiesta di idonea documentazione.

Art. 13
Clausola di salvaguardia

1. La concessione dei contributi di cui ai presenti criteri avviene nei limiti degli stanziamenti assegnati alle pertinenti missioni del bilancio finanziario provinciale. Qualora i mezzi finanziari messi a disposizione non fossero sufficienti, le domande di contributo saranno rigettate d’ufficio.

 

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