1. Non sono ammessi a contributo gli investimenti relativi a manutenzioni ordinarie nonché all’acquisto di oggetti decorativi e d’arte, biancheria, stoviglie e altri oggetti facilmente usurabili nonché di attrezzatura minuta.
2. Non sono ammessi a contributo l’apprestamento di superfici esterne e le relative infrastrutture.
3. Non vengono inoltre concessi contributi per l’acquisto di attrezzature ed arredamenti per i locali siti entro il perimetro dell’abitazione della persona richiedente il contributo, anche se essi vengono utilizzati dagli ospiti.
4. Gli investimenti agevolabili di cui all’articolo 3, comma 2, lettere a) e c), riguardanti interventi strutturali si limitano al numero dei posti letto comunicato negli ultimi due anni, ad eccezione delle zone turisticamente poco sviluppate ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale del 24 aprile 2018, n. 375, e successive modifiche.
5. Non sono ammesse a contributo le spese inferiori ad un importo minimo di euro 2.000,00.