1. Sono ammessi a contributo gli investimenti relativi a lavori e all’acquisto di attrezzature ed arredamenti per i locali ad esclusivo utilizzo degli ospiti. Gli investimenti che non interessano detti locali sono ammissibili a contributo in misura millesimale al loro effettivo utilizzo.
2. Nell’arco di un quinquennio possono essere concessi contributi per un massimo di euro 40.000,00 per richiedente, nel rispetto dei seguenti limiti:
a) un contributo massimo di euro 5.000,00 a camera o di euro 10.000,00 ad appartamento per ristrutturazione, ammodernamento e restauro di camere per ospiti ed appartamenti per ferie. Garage e posti auto sono pertinenze delle camere per ospiti o degli appartamenti per ferie; gli interventi che li riguardano possono essere ammessi a contributo solo qualora i garage si trovino nello stesso edificio o i posti macchina facciano parte dello stesso edificio;
b) un contributo massimo di euro 10.000,00 per costruzione, ampliamento ed ammodernamento di locali ad uso comune. Per i locali ad uso comune il contributo può essere concesso solo qualora tali locali si trovino nello stesso edificio e siano a disposizione di almeno due unità abitative (camere per ospiti o appartamenti per ferie);
c) un contributo massimo di euro 10.000,00 per la trasformazione di camere per ospiti in appartamenti per ferie.
3. I contributi di cui al presente articolo possono essere liquidati solo se dopo la conclusione dell’investimento viene raggiunta una classificazione di almeno tre soli.