1. Il collaudo dei dispositivi, così come definito dall’articolo 1, commi 13 e 14, dell’allegato 12 del decreto PCM, viene effettuato dal medico che li ha prescritti (medico di medicina generale o specialista) o dalla sua unità operativa.
2. L’Azienda può incaricare del collaudo il proprio Ufficio invalidi e avvalersi della collaborazione di professionisti.
3. Il collaudo a domicilio o presso la struttura di ricovero può essere effettuato esclusivamente per le persone assistite non deambulanti o per dispositivi difficilmente trasportabili o di grosse dimensioni.
4. Il collaudo di dispositivi difficilmente trasportabili o di grosse dimensioni può essere effettuato a campione.
5. Il collaudo è effettuato entro 20 giorni dalla data di consegna; a tal fine il fornitore comunica all'Azienda la data di consegna o di spedizione del dispositivo entro il termine di tre giorni lavorativi. Entro 15 giorni dall'avvenuta fornitura l'Azienda invita la persona assistita a presentarsi per il collaudo. Trascorsi venti giorni dalla consegna del dispositivo senza che il fornitore abbia ricevuto alcuna comunicazione da parte dell'Azienda, il collaudo si intende effettuato ai fini della fatturazione e del pagamento.
6. Qualora all'atto del collaudo il dispositivo non risulti rispondente alla prescrizione, il fornitore è tenuto ad apportare le opportune variazioni.
7. Il collaudo degli ausili protesici può essere fatto anche telefonicamente o con invio di una mail. Alla mail deve essere allegata anche la foto dell’ausilio autorizzato. L’assistito comunicherà in questo modo all’Azienda Sanitaria l’accettazione dell’ausilio protesico concesso.