1. I tempi minimi di rinnovo sono quelli stabiliti dal decreto PCM.
2. Il tempo minimo di rinnovo delle calzature ortopediche, nel caso di assistiti deambulanti con difficoltà della marcia che comporta l’usura della calzatura, è fissato invece in mesi dodici.
3. Le calzature ortopediche non sono prescrivibili a persone adulte che abbiano perso il cammino funzionale. Sono fatti salvi casi particolari.
4. Nell’Allegato A sono riportati i tempi minimi di rinnovo di determinati ausili.