1. La decisione in merito a eventuali ricorsi, anche a tutela delle persone assistite, e la vigilanza sul rispetto degli accordi sottoscritti in sede provinciale da parte delle aziende fornitrici spetta alla Commissione provinciale per i ricorsi in materia di assistenza sanitaria di cui all’articolo 33, comma 3, della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche.
2. Il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di notificazione o comunicazione in via amministrativa dell'atto che si vuole impugnare ovvero da quando la persona interessata ne abbia avuta piena conoscenza.