1. I dispositivi di proprietà dell’Azienda, conservati nei suoi depositi, sono tenuti in condizioni tali da permetterne il riutilizzo; essi vengono consegnati alle persone assistite in condizioni decorose e funzionali e non devono essere tecnologicamente superati.
2. L’Azienda può autorizzare la fornitura esterna solo dopo aver verificato di non avere a disposizione nei suoi depositi un dispositivo avente le stesse caratteristiche tecnico-sanitarie richieste dal medico che ha effettuato la prescrizione.
3. I dispositivi, purché prescritti, possono essere messi a disposizione, gratuitamente, anche di pazienti post acuti residenti in provincia di Bolzano, ai sensi dell’articolo 75/bis della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, così come di pazienti con gravi disabilità, assistiti in regime di ospedalizzazione domiciliare, di dimissione protetta o di assistenza domiciliare integrata.