1. I dispositivi riutilizzabili di cui agli elenchi del decreto PCM, e i dispositivi erogati ai sensi dell’articolo 15 della legge provinciale 29 luglio 1992, n. 30, e successive modifiche, sono ceduti in comodato alle persone assistite, che si impegnano a restituirli all’Azienda puliti e in condizioni decorose e funzionali, qualora non li utilizzino più. Sono fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 9.