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Delibera 28 luglio 2020, n. 569
Criteri per l’assistenza protesica (modificata con delibera n. 214 del 29.03.2022) (vedi anche delibera n. 214 del 29.03.2014)

ALLEGATO 1

Criteri per l’assistenza protesica in Alto Adige

PARTE I
Parte generale

Articolo 1
Aventi diritto

1. Hanno diritto alla concessione dei dispositivi protesici, di seguito definiti dispositivi, connessi alla menomazione, le persone di cui all’articolo 18 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, di seguito definito decreto PCM, residenti nel territorio provinciale e iscritte al servizio sanitario provinciale.

2. Hanno inoltre diritto alla concessione dei dispositivi anche le persone in attesa di accertamento che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, residenti nel territorio provinciale e iscritte al servizio sanitario provinciale.

3. La previsione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b) del decreto PCM è estesa anche a tutti i minori che corrono anche solo il solo rischio di sviluppare una menomazione ovvero deformità di qualsiasi gravità.

Articolo 2
Modalità di erogazione

1. La concessione dei dispositivi è subordinata al preliminare svolgimento delle seguenti attività: prescrizione, autorizzazione, fornitura e collaudo.

Articolo 3
Prescrizione

1. La prima prescrizione dei dispositivi nonché la prescrizione dei dispositivi ai sensi dell’articolo 15, comma 1, della legge provinciale 29 luglio 1992, n. 30, e successive modifiche, è effettuata da un medico specialista, dipendente o convenzionato con il servizio sanitario nazionale o provinciale, preferibilmente in possesso di specifiche competenze per la prescrizione di protesi, ortesi e ausili tecnologici. Sono inoltre prescritti dal medico specialista l’allestimento, l’adattamento o la personalizzazione di ausili di serie.

2. Sono prescritti esclusivamente dal medico specialista anche gli ausili per l’udito (classe 22.06) e gli ausili ottici (classe 22.03) di cui all’allegato 2A del decreto PCM.

3. I medici specialisti che effettuano le prescrizioni possono essere iscritti in un apposito elenco predisposto e aggiornato dall’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, di seguito definita Azienda.

4. Se non si verificano variazioni nella patologia le successive prescrizioni possono essere effettuate anche dal medico di medicina generale, dal/dalla pediatra di libera scelta o dai medici dei servizi territoriali, tenendo conto, ove possibile, del piano riabilitativo-assistenziale individuale formulato dal medico specialista.

5. Vengono altresì prescritti dal medico di medicina generale, dal/dalla pediatra di libera scelta o dai medici dei servizi territoriali i dispositivi giacenti nei magazzini dell’Azienda, le riparazioni dei dispositivi e le prestazioni previste dal decreto PCM all’articolo 1, comma 7, dell’allegato 12 e agli elenchi 2A e 2B. Da tale regola sono esclusi gli ausili di cui al comma 2.

6. La prescrizione deve riportare la menomazione o disabilità nonché le caratteristiche e il codice identificativo del dispositivo.

7. La prescrizione medica avviene su modulistica predisposta dall’Azienda.

Articolo 4
Autorizzazione alla fornitura del dispositivo

1. L'autorizzazione alla fornitura del dispositivo prescritto è rilasciata dall'Azienda previa verifica dello stato di avente diritto del/della richiedente, della corrispondenza tra la prescrizione medica e i dispositivi codificati del nomenclatore nonché, nel caso di forniture successive alla prima, del rispetto delle modalità e dei tempi di rinnovo. L'Azienda si pronuncia sulla richiesta di autorizzazione tempestivamente e, comunque, in caso di prima fornitura, entro 20 giorni dalla richiesta.

2. In caso di silenzio da parte dell'Azienda, trascorso tale termine l'autorizzazione alla prima fornitura si intende concessa.

3. Il corrispettivo riconosciuto dall’Azienda al fornitore a fronte dell'erogazione del dispositivo prescritto è riportato sull'autorizzazione.

4. In caso di autorizzazione tacita il corrispettivo riconosciuto al fornitore è pari alla tariffa applicata o al prezzo determinato dall’Azienda.

Articolo 5
Fornitura

1. La fornitura del dispositivo protesico prescritto avviene entro i tempi indicati nell’allegato 2 del decreto del Ministero della sanità 27 agosto 1999, n. 332.

2. Il fabbricante di dispositivi è tenuto a corredare i prodotti delle istruzioni previste dalla normativa vigente. Al/alla paziente, ed eventualmente a chi l’assiste, il fornitore fornisce dettagliate istruzioni sulla manutenzione e sull'uso del dispositivo erogato, anche a mezzo di indicazioni scritte.

3. Al momento della consegna del dispositivo, la persona assistita o chi ne esercita la tutela rilascia al fornitore una dichiarazione di ricevuta da allegare alla fattura che sarà trasmessa all’Azienda ai fini del rimborso. Qualora il dispositivo venga spedito per corriere, posta o altro mezzo, il fornitore allega alla fattura copia del bollettino di spedizione o della lettera di vettura.

Articolo 6
Collaudo

1. Il collaudo dei dispositivi, così come definito dall’articolo 1, commi 13 e 14, dell’allegato 12 del decreto PCM, viene effettuato dal medico che li ha prescritti (medico di medicina generale o specialista) o dalla sua unità operativa.

2. L’Azienda può incaricare del collaudo il proprio Ufficio invalidi e avvalersi della collaborazione di professionisti.

3. Il collaudo a domicilio o presso la struttura di ricovero può essere effettuato esclusivamente per le persone assistite non deambulanti o per dispositivi difficilmente trasportabili o di grosse dimensioni.

4. Il collaudo di dispositivi difficilmente trasportabili o di grosse dimensioni può essere effettuato a campione.

5. Il collaudo è effettuato entro 20 giorni dalla data di consegna; a tal fine il fornitore comunica all'Azienda la data di consegna o di spedizione del dispositivo entro il termine di tre giorni lavorativi. Entro 15 giorni dall'avvenuta fornitura l'Azienda invita la persona assistita a presentarsi per il collaudo. Trascorsi venti giorni dalla consegna del dispositivo senza che il fornitore abbia ricevuto alcuna comunicazione da parte dell'Azienda, il collaudo si intende effettuato ai fini della fatturazione e del pagamento.

6. Qualora all'atto del collaudo il dispositivo non risulti rispondente alla prescrizione, il fornitore è tenuto ad apportare le opportune variazioni.

7. Il collaudo degli ausili protesici può essere fatto anche telefonicamente o con invio di una mail. Alla mail deve essere allegata anche la foto dell’ausilio autorizzato. L’assistito comunicherà in questo modo all’Azienda Sanitaria l’accettazione dell’ausilio protesico concesso.

Articolo 7
Sanzioni

1. Se il collaudo dei dispositivi forniti non avviene entro i tempi stabiliti dall’articolo 6, comma 5, e la persona assistita o chi la assiste non fornisce un valido motivo a giustificazione di ciò, l’Azienda applica quale sanzione il pagamento del 20 per cento del prezzo del dispositivo fornito e non sottoposto al collaudo, comprensivo di IVA.

2. Se la persona assistita o chi la assiste non si presenta al collaudo e non provvede al pagamento della sanzione entro 30 giorni dalla relativa comunicazione, l’Azienda ingiunge il pagamento dell’intero prezzo del dispositivo fornito.

3. La persona assistita perde il diritto alla concessione del dispositivo qualora non firmi, senza giustificato motivo, l’accettazione dell’ausilio entro dodici mesi dalla data di autorizzazione alla fornitura.

Articolo 8
Comodato

1. I dispositivi riutilizzabili di cui agli elenchi del decreto PCM, e i dispositivi erogati ai sensi dell’articolo 15 della legge provinciale 29 luglio 1992, n. 30, e successive modifiche, sono ceduti in comodato alle persone assistite, che si impegnano a restituirli all’Azienda puliti e in condizioni decorose e funzionali, qualora non li utilizzino più. Sono fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 9.

Articolo 9
Proprietà

1. La proprietà del dispositivo è della persona assistita se la sua partecipazione all’acquisto è superiore al 50 per cento del costo totale. In tal caso compete alla persona assistita provvedere alla riparazione e alla manutenzione dello stesso.

Articolo 10
Fornitura di dispositivi di proprietà dell’Azienda e autorizzazione alla fornitura esterna

1. I dispositivi di proprietà dell’Azienda, conservati nei suoi depositi, sono tenuti in condizioni tali da permetterne il riutilizzo; essi vengono consegnati alle persone assistite in condizioni decorose e funzionali e non devono essere tecnologicamente superati.

2. L’Azienda può autorizzare la fornitura esterna solo dopo aver verificato di non avere a disposizione nei suoi depositi un dispositivo avente le stesse caratteristiche tecnico-sanitarie richieste dal medico che ha effettuato la prescrizione.

3. I dispositivi, purché prescritti, possono essere messi a disposizione, gratuitamente, anche di pazienti post acuti residenti in provincia di Bolzano, ai sensi dell’articolo 75/bis della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, così come di pazienti con gravi disabilità, assistiti in regime di ospedalizzazione domiciliare, di dimissione protetta o di assistenza domiciliare integrata.

Articolo 11
Pagamento

1. L’Azienda provvede al pagamento delle fatture delle ditte fornitrici entro 60 giorni dalla data della loro emissione.

2. In caso di ritardato pagamento l’Azienda paga interessi di mora pari al saggio d’interesse maggiorato di 4 punti percentuali.

3. Ai fornitori che, senza giustificato motivo, non rispettano i termini di consegna di cui all’articolo 5, comma 1, e agli accordi stipulati in sede provinciale, sull’importo della fornitura è applicata una penale, riferita ai giorni di ritardo, pari al saggio d’interesse maggiorato di 4 punti percentuali. Ai fornitori sottoscrittori degli accordi di cui all’articolo 18, comma 2, in caso di ritardata fornitura è pagato l’80 per cento del prezzo previsto dal decreto PCM, senza che per la differenza il fornitore possa rivalersi sulla persona assistita. Anche ai sottoscrittori dei predetti accordi provinciali sono eventualmente dovuti gli interessi di mora di cui al comma 2.

4. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, la persona interessata sia impossibilitata a ritirare un dispositivo la cui fornitura sia stata autorizzata dall’Azienda, la ditta fornitrice emetterà la fattura della fornitura anche senza la dichiarazione di ricevuta della persona interessata, nei seguenti termini:

a) 50 per cento dell'importo totale della fornitura per i dispositivi pronti per la prova;

b) 80 per cento dell'importo totale della fornitura per i dispositivi pronti per la prova che necessitano del modello di gesso o materiale sintetico;

c) 100 per cento dell'importo totale della fornitura per i dispositivi pronti per la consegna.

5. Prima di procedere alla fatturazione la ditta fornitrice dà comunicazione all’Azienda dell'impossibilità della prova o della consegna del dispositivo.

Articolo 12
Controlli

1. La Provincia vigila sulla corretta applicazione del decreto PCM nonché dei presenti criteri tramite la commissione di cui all’articolo 15.

2. Allo scopo di fornire i necessari elementi di valutazione e accertamento, l’Azienda invia, a cadenza annuale, all’Ufficio provinciale competente, un dettagliato elenco dei dispositivi erogati ai sensi dell’articolo 15 della legge provinciale 29 luglio 1992, n. 30, e successive modifiche, precisando quantità e tipologia degli stessi e spesa sostenuta, nonché un elenco dei dispositivi erogati ai sensi del decreto ministeriale.

Articolo 13
Libertà di scelta

1. Nel caso in cui l’Azienda non abbia stipulato alcun accordo per la fornitura del dispositivo prescritto, alla persona assistita va garantita, sulla base della prescrizione medica, la possibilità di scegliere la ditta fornitrice e il prodotto, fra tutti quelli della gamma, sempre che il dispositivo non sia disponibile nei depositi dell’Azienda.

2. Su richiesta della persona interessata l’Azienda fornisce, tramite i servizi competenti, informazioni relative alle ditte fornitrici.

Articolo 14
Addestramento all’uso dei dispositivi

1. Se l’Azienda provvede direttamente o indirettamente tramite ditta esterna alla distribuzione dei dispositivi, deve provvedere anche all’attivazione dei servizi finalizzati ad addestrare le persone assistite all’uso degli stessi.

Articolo 15
Commissione ricorsi

1. La decisione in merito a eventuali ricorsi, anche a tutela delle persone assistite, e la vigilanza sul rispetto degli accordi sottoscritti in sede provinciale da parte delle aziende fornitrici spetta alla Commissione provinciale per i ricorsi in materia di assistenza sanitaria di cui all’articolo 33, comma 3, della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche.

2. Il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di notificazione o comunicazione in via amministrativa dell'atto che si vuole impugnare ovvero da quando la persona interessata ne abbia avuta piena conoscenza.

Articolo 16
Tempi minimi di rinnovo

1. I tempi minimi di rinnovo sono quelli stabiliti dal decreto PCM.

2. Il tempo minimo di rinnovo delle calzature ortopediche, nel caso di assistiti deambulanti con difficoltà della marcia che comporta l’usura della calzatura, è fissato invece in mesi dodici.

3. Le calzature ortopediche non sono prescrivibili a persone adulte che abbiano perso il cammino funzionale. Sono fatti salvi casi particolari.

4. Nell’Allegato A sono riportati i tempi minimi di rinnovo di determinati ausili.

PARTE II
Criteri applicativi del decreto del Ministero della sanità 27 agosto 1999, n. 332, in mancanza di un accordo di fornitura

Articolo 17
Fornitori dei dispositivi di cui all’elenco 1 del decreto del Ministero della sanità 27 agosto 1999, n. 332

1. Per l’erogazione dei dispositivi su misura di cui all’elenco 1 del decreto del Ministero della sanità 27 agosto 1999, n. 332, l’Azienda si rivolge ai fornitori iscritti nell’elenco del Ministero della salute che intendono operare in provincia di Bolzano, mentre per l’erogazione di dispositivi di serie, che richiedono solo un adattamento da parte di personale tecnico abilitato, l’Azienda si rivolge a tutti i soggetti in possesso dei requisiti di cui al predetto decreto ministeriale che intendono operare in provincia di Bolzano.

2. Se una persona assistita, residente in provincia di Bolzano, si rivolge a un fornitore di dispositivi su misura non iscritto nell’elenco di cui all’articolo 20, l’Azienda corrisponde la tariffa riconosciuta a livello locale, a meno che il prezzo non sia inferiore alla tariffa, nel qual caso l’Azienda corrisponde il prezzo effettivo risultante dalla fattura.

Articolo 18
Tariffe e prezzi di acquisto dei dispositivi

1. La Provincia contratta con i fornitori di dispositivi che operano in provincia di Bolzano la tariffa da applicarsi in ambito provinciale.

2. Alle ditte fornitrici di dispositivi in provincia di Bolzano che non hanno sottoscritto alcun accordo in sede provinciale è corrisposto un importo pari all’80 per cento del prezzo di acquisto previsto per i dispositivi di cui all’elenco 1 del decreto del Ministero della sanità 27 agosto 1999, n. 332, mentre ai fornitori che sottoscrivono, in sede provinciale, un accordo in base al quale si impegnano a rispettare i criteri di cui all’articolo 19, è corrisposto il 100 per cento del prezzo di acquisto previsto dal decreto ministeriale.

3. Ai fornitori che non rispettano anche uno solo dei punti dell’accordo ritenuti fondamentali dall’Azienda è corrisposto l’80 per cento del prezzo di cui al comma 2, senza che per la differenza questi possano rivalersi sulla persona assistita.

Articolo 19
Criteri per la corresponsione del 100 per cento del prezzo di acquisto

1. Affinché sia loro corrisposto il 100 per cento del prezzo di acquisto dei dispositivi di cui all’articolo 18, comma 2, le ditte fornitrici devono:

a) prima di allestire un dispositivo su misura, far pervenire all’Azienda la relativa scheda progetto contenente il preventivo e i seguenti dati:

1) ditta fornitrice,

2) prescrizione medica,

3) codice riportato nell’elenco 1 del decreto del Ministero della sanità 27 agosto 1999, n. 332, e relativo importo,

4) descrizione del dispositivo e sue misure di massima,

5) eventuali osservazioni del personale tecnico competente;

b) per la realizzazione del dispositivo, scegliere componenti con marcatura CE o materiali con caratteristiche e prestazioni conformi alle norme vigenti;

c) adottare un sistema organizzativo e produttivo codificato attraverso procedure operative standardizzate a garanzia dell’affidabilità e della qualità dei processi aziendali;

d) tenere un registro delle eventuali anomalie verificatesi su parti, componenti o materiali dei dispositivi nel periodo di vigenza della garanzia;

e) contenere i tempi di riparazione dei dispositivi entro il 40 per cento dei tempi massimi indicati per le rispettive forniture;

f) avere la disponibilità di ambienti e servizi adeguati al ricevimento delle persone assistite, rispettosi della privacy e privi di barriere architettoniche;

g) essere disponibili a collaborare con l’Amministrazione provinciale e con l’Azienda, mettendo a disposizione la specifica competenza tecnica per la gestione e il monitoraggio del rispetto dei termini dell’accordo di cui all’articolo 18, comma 2;

h) comunicare tempestivamente gli orari di lavoro del personale tecnico abilitato e documentarne la presenza mediante la tenuta di un registro;

i) in sede di accordo provinciale, impegnarsi, per alcuni prodotti, a garantire:

1) tempi ridotti di consegna,

2) la fornitura temporanea di un dispositivo sostitutivo di quello in riparazione,

3) la redazione della scheda progetto presso il domicilio delle persone assistite non deambulanti,

4) interventi di addestramento domiciliare,

5) tempi predeterminati di controllo e revisione del dispositivo fornito,

6) tempi di garanzia più lunghi,

7) forme informatizzate di trasmissione della documentazione anagrafico-contabile.

2. In caso di fornitura di dispositivi acustici, l’adempimento di cui al comma 1, lettera a), si assolve con la consegna della scheda di fornitura-consegna; nel caso di riconducibilità ai dispositivi di cui al decreto del Ministero della salute 27 agosto 1999, n. 332, va anche indicata la differenza di costo in eccesso rispetto alla tariffa posta a carico della persona assistita.

Articolo 20
Elenco provinciale dei fornitori

1. Il Direttore ovvero la Direttrice della Ripartizione provinciale Salute istituisce un elenco provinciale, nel quale sono iscritti i fornitori che intendono operare in ambito provinciale e che effettuano forniture nel rispetto dei presenti criteri e dell’accordo dagli stessi sottoscritto in sede provinciale.

PARTE III
Criteri ai sensi dell’articolo 15, comma 1, della legge provinciale 29 luglio 1992, n. 30

Articolo 21
Forniture straordinarie

1. Le forniture straordinarie riguardano dispositivi protesici, ausili tecnici e apparecchi non previsti negli elenchi del decreto PCM e non riconducibili agli stessi, ma indispensabili al recupero funzionale e sociale della persona assistita.

2. Non sono erogabili quali forniture straordinarie:

a) gli oggetti di uso comune nella normale vita quotidiana;

b) le apparecchiature diagnostiche;

c) gli ausili e le apparecchiature di cui la persona assistita può fruire presso centri di riabilitazione, salvo il caso di persone assistite che, per la gravità della loro condizione, siano costrette a una permanente assistenza a domicilio;

d) gli ausili e le apparecchiature la cui fornitura è già prevista da specifiche norme in materia.

3. A bambini e ragazzi in età scolare può essere concesso, come fornitura straordinaria, sulla base della prescrizione medica specialistica, un secondo ausilio da utilizzare a scuola o all’asilo, previo parere positivo rilasciato dall’Intendenza scolastica competente. Sono esclusi gli ausili il cui acquisto rientra nella competenza dei Comuni o dell’Amministrazione provinciale ai sensi della legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7, e successive modifiche.

Articolo 22
Competenze

1. Gli obblighi derivanti dall’articolo 15, comma 1, della legge provinciale 29 luglio 1992, n. 30, e successive modifiche, sono demandati all’Azienda, la quale provvede con i fondi che la Provincia le assegna.

Articolo 23
Autorizzazione

1. Le forniture dei dispositivi non previsti negli elenchi del decreto PCM sono accordate dall’Azienda alla persona assistita che ne fa domanda, previa autorizzazione da parte della commissione aziendale di cui all’articolo 26.

2. Alla domanda devono essere allegati almeno due preventivi dettagliati di due ditte diverse.

3. Per il calcolo dell’importo da autorizzare l’Azienda può prendere a riferimento anche preventivi in suo possesso purché riferiti ad ausili aventi le stesse caratteristiche tecnico-funzionali di quello prescritto e purché non risalenti a oltre un anno prima.

4. La prescrizione del medico specialista deve essere adeguatamente motivata e corredata da una relazione dalla quale risulti il motivo clinico per cui non è stato prescritto l’ausilio previsto dal decreto PCM.

Articolo 24
Compartecipazione alla spesa

1. Le spese fino a 100,00 Euro sono a carico della persona assistita. Inoltre, è a carico della persona assistita la quota del 10 per cento della spesa autorizzata eccedente i 100,00 Euro. Tale compartecipazione alla spesa non si applica ai dispositivi compresi nel decreto PCM, per i quali è prevista una specifica regolamentazione provinciale.

Articolo 25
Dispositivi riconducibili

1. Qualora la persona assistita scelga un tipo o un modello di dispositivo non incluso negli elenchi previsti dalla normativa nazionale, ma che, in base al giudizio del medico che ha effettuato la prescrizione, sia riconducibile agli stessi per funzionalità, l’Azienda autorizza la fornitura per un importo non superiore a quello del corrispondente dispositivo tariffato.

2. L’eventuale differenza di prezzo è a carico della persona assistita, che provvede a pagarla entro la data di consegna del dispositivo.

Articolo 26
Commissione aziendale

1. Presso l'Azienda è istituita una commissione composta da almeno tre membri designati dall’Azienda, di preferenza, tra i medici responsabili del settore assistenza protesica ovvero tra i medici specialisti esperti in tale materia. Il membro responsabile di struttura semplice svolge le funzioni di presidente. Per ogni componente viene nominato un sostituto o una sostituta.

2. Qualora la prescrizione oggetto d'esame sia stata effettuata da un membro della commissione, al suo posto si dovrà convocare il suo sostituto o la sua sostituta.

3. In caso di necessità la commissione può avvalersi della consulenza di altri medici specialisti, purché non abbiano effettuato loro la prescrizione, e di altre figure professionali, come ad esempio tecnici ortopedici, terapisti della riabilitazione od ortottisti.

4. La commissione valuta:

a) l’indispensabilità e la non sostituibilità del dispositivo da concedere alla persona assistita;

b) la sua riconducibilità ai dispositivi di cui al decreto ministeriale;

c) la capacità di utilizzo da parte della persona assistita;

d) la congruità del costo del dispositivo;

e) i tempi minimi di rinnovo del dispositivo;

f) la correttezza dei codici prescritti dal medico in relazione alla patologia invalidante.

ALLEGATO A (articolo 16, comma 4)
TEMPI MINIMI DI RINNOVO

ausili per la mobilità personale

5 anni

ausili per l’adattamento della casa e di altri ambienti

5 anni

ausili ottici correttivi e filtri ottici assorbenti

4 anni

sistemi galileiani e kepleriani

4 anni

ortesi

3 anni

carrozzine

6 anni

carrozzine ad autospinta pieghevoli

5 anni

apparecchi acustici

5 anni

ausili tecnici attinenti la funzione respiratoria (ventilatori, concentratori di ossigeno)

7 anni

nebulizzatori, aspiratori e sonde, apparecchi per l'esercitazione dei muscoli respiratori

5 anni

pulsossimetri, misuratori di pressione e glicemia parlanti, termometri

4 anni

parrucche

30 mesi

ausili per la somministrazione di medicinali

4 anni

cuscini antidecubito

3 anni

materassi antidecubito e traverse

5 anni

tavoli inclinabili per statica

4 anni

protesi fisiognomiche

3 anni

caschetti di protezione

3 anni

ausili per l’evacuazione, per lavarsi e seggioloni

5 anni

ausili per la deambulazione utilizzati con un braccio

4 anni

biciclette e passeggini

8 anni

unità di propulsione e fanaleria

6 anni

ausili per il trasferimento e imbragature

8 anni

sollevatori

8 anni

bastone bianco

3 anni

ausili per mangiare e bere

5 anni

letti ortopedici

8 anni

sistemi di sostegno

8 anni

montascale e rampe

8 anni

sistemi televisivi per per l'ingrandimento di immagini, ausili per il disegno e la scrittura, ausili per registrare e riprodurre informazioni audio e video, ausili per la comunicazione interpersonale, telefoni e ausili per telefonare

6 anni

software OCR

3 anni

orologi e sveglie

6 anni

allarmi di sicurezza (telesoccorso)

6 anni

ausili per la lettura

7 anni

dispositivi di ingresso e uscita per computer

7 anni

ausili per manovrare oggetti o dispositivi

8 anni

sistemi di controllo a distanza

8 anni

cuffie per protesi (liner)

6 mesi

Per gli ausili per i quali non sono stati stabiliti i tempi minimi di rinnovo, si fa riferimento a quanto indicato all'articolo 18, comma 10, del decreto PCM.

ALLEGATO 2

Criteri per l’autorizzazione di particolari dispositivi protesici

Articolo 1
Letti ortopedici

1. Hanno diritto ai letti ortopedici e ai relativi accessori le persone assistite che, a causa delle loro limitazioni motorie, sono costrette a lunghe permanenze in posizione distesa.

2. Con “lunghe permanenze in posizione distesa” non si intende un allettamento assoluto che si protrae per l’intero arco delle 24 ore, ma la degenza a letto, a causa di limitazioni motorie, per almeno il 60 per cento della giornata. Il beneficio può essere concesso, in deroga, anche a pazienti con limitazioni motorie che li costringono a un allettamento anche di durata inferiore a quanto sopra indicato, a condizione che allo stesso tempo essi abbiano bisogno del sostegno di terzi per il trasferimento e la mobilità e necessitino di almeno un altro dispositivo per una migliore autonomia.

3. Nel caso di persone assistite fortemente esposte al rischio di ulcere da decubito è opportuno che la prescrizione preveda anche un adeguato materasso antidecubito di dimensioni compatibili con il letto.

Articolo 2
Carrozzine

1. Hanno diritto alla carrozzina le persone assistite non deambulanti o con gravi problemi di mobilità, per le quali la deambulazione sia clinicamente sconsigliata per determinate attività (es. spostamenti all’esterno).

2. Sono possibili prescrizioni combinate di più carrozzine in favore della stessa persona assistita, laddove esse siano chiaramente destinate ad assolvere funzioni diverse, come specificato nel progetto riabilitativo individuale e comunque nella prescrizione.

Articolo 3
Ausili ottici correttivi

1. Nel caso di persone adulte, l’erogazione dei dispositivi connessi all’invalidità spetta alle seguenti categorie:

a) soggetti già riconosciuti invalidi per una minorazione della vista in base alle tabelle indicative delle percentuali di invalidità di cui al decreto del Ministero della sanità 25 luglio 1980, con un residuo visivo binoculare pari o inferiore a 4/10 con correzione ovvero una riduzione bilaterale del campo visivo di 30 gradi;

b) soggetti riconosciuti invalidi per una minorazione della vista in base alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità di cui al decreto del Ministero della sanità 5 febbraio 1992, con un residuo visivo binoculare pari o inferiore a 2/10 con correzione ovvero una riduzione bilaterale del campo visivo tra 10 e 30 gradi;

c) soggetti affetti da nistagmo.

2. Nel caso di minori l’erogazione dei presidi spetta qualora il minore possegga un residuo visivo binoculare pari o inferiore a 2/10 con correzione o una riduzione bilaterale del campo visivo tra 10 e 30 gradi.

3. I presidi ottici spettano anche nel caso in cui il minore sia affetto da ambliopia.

4. I seguenti requisiti danno diritto ai presidi ottici per minori affetti da ambliopia:

a) per i minori ambliopi di età inferiore agli otto anni al momento della presentazione della domanda che seguono una terapia occlusiva e si trovano ancora nella fase sensitiva dello sviluppo visivo: una acuità visiva monolaterale ridotta, cioè inferiore o pari a 0,8 o una differenza visiva dei due occhi pari a 0,2.

L’acuità visiva deve essere determinata con correzione ottimale della refrazione e utilizzando tavole con ottotipi standardizzati, a simboli uniti e a scala logaritmica, preferibilmente le “C” di Landolt o il test di Lea Hyvärinen.

Il requisito dell’acuità visiva inferiore o uguale a 0,8 vale per i bambini in età prescolare, tenuto conto del fatto che in questa fascia d’età lo sviluppo visivo fisiologico non è ancora completato. A seguito di una terapia ambliopica efficace e, comunque, al più tardi al compimento degli otto anni, si estingue il diritto al rimborso degli ausili ottici correttivi, poiché si è conclusa la fase sensitiva dello sviluppo visivo. Se l'ambliopia persiste con una differenza del visus maggiore o uguale a 0,2 determinata con ottotipi a scala logaritmica con simboli uniti e correzione refrattiva ottimale, il diritto al rimborso si estende fino all’età di 18 anni non compiuti al momento della presentazione della domanda;

b) per l’ambliopia strabica: il rimborso vale solo per lo strabismo manifesto, unilaterale non alternante;

c) per l’ambliopia bilaterale: acuità visiva determinata con correzione ottimale seguendo le indicazioni fornite dall’American Academy of ophthalmology nel 2017 riguardo ai criteri per la diagnosi dell’ambliopia, che prevedono quanto segue:

1) per minori dai tre anni compiuti ai quattro anni: visus minore di 0,4;

2) per minori dai quattro anni compiuti ai cinque anni: visus minore di 0,5;

3) per minori dai cinque anni compiuti: visus minore di 0,62.

Il diritto al rimborso degli ausili ottici correttivi si estingue con il completamento dello sviluppo visivo;

d) per minori fino a 18 anni non compiuti: visus ridotto irreversibile o ambliopia conseguente ad ambliopia da deprivazione, retinopatia del prematuro (ROP), afachia, ptosi, opacità corneale, glaucoma congenito, cataratta congenita, sindrome di Marfan, coloboma, acromatopsia, nistagmo, patologie ereditarie o sindromi oculari;

e) per minori che presentano i seguenti fattori di rischio:

1) ametropie maggiori di 3 dpt;

2) astigmatismo maggiore di 2 dpt;

3) anisometropia maggiore di 1,5 dpt;

tuttavia solo se non è possibile determinare l’acuità visiva e vi sono fondati motivi per temere un’ambliopia imminente.

Articolo 4
Lenti a contatto personalizzate per la correzione ottica del cheratocono

1. Per la concessione di lenti personalizzate deve essere dimostrata l’intolleranza alle lenti a contatto rigide gas-permeabili convenzionali. Tale intolleranza sussiste in caso di fallimento dell’applicazione di almeno 2 tipi di lenti convenzionali (ad esempio corneali e minisclerali). Deve inoltre essere dimostrata una buona tolleranza e una buona funzione visiva con le lenti a contatto personalizzate, ovvero un’applicazione confortevole per più di 4 ore al giorno per almeno 5 giorni consecutivi e il raggiungimento, con la lente, di un’acuità visiva di almeno 5/10.

2. Per lenti a contatto personalizzate si intendono le seguenti lenti:

a) lente composita o "ibrida";

b) lente sclero-corneale da calco/rilievo oculare;

c) lente a contatto morbida spessorata in silicone idrogel (a maggiore permeabilità e trasmissibilità).

Articolo 5
Apparecchi acustici

1. Nel caso di persone adulte, l’erogazione dei dispositivi per l’udito spetta, a prescindere dal riconoscimento della relativa invalidità, a coloro che hanno una ipoacusia bilaterale rilevata senza protesi pari o superiore a 45 dB HL nell’orecchio migliore, sulla media delle frequenze 500, 1000, 2000, 4000 Hz.

2. L’apparecchio acustico verrà concesso seguendo le stesse modalità autorizzative previste per i dispositivi di cui all’elenco 2 A dell’allegato 5 del decreto PCM.

3. Persone che soffrono fin dall’infanzia di un disturbo uditivo permanente e che sono portatori di un handicap permanente hanno la possibilità di ricevere un apparecchio acustico con costi a carico del Servizio sanitario provinciale. L’apparecchio acustico potrà essere concesso in regime extratariffario indipendentemente dal raggiungimento della soglia dei 45 dB, dietro presentazione di almeno due preventivi di spesa.

4. Nel caso di minori si applica quanto previsto dal decreto PCM.

 

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