1. L'autorizzazione alla fornitura del dispositivo prescritto è rilasciata dall'Azienda previa verifica dello stato di avente diritto del/della richiedente, della corrispondenza tra la prescrizione medica e i dispositivi codificati del nomenclatore nonché, nel caso di forniture successive alla prima, del rispetto delle modalità e dei tempi di rinnovo. L'Azienda si pronuncia sulla richiesta di autorizzazione tempestivamente e, comunque, in caso di prima fornitura, entro 20 giorni dalla richiesta.
2. In caso di silenzio da parte dell'Azienda, trascorso tale termine l'autorizzazione alla prima fornitura si intende concessa.
3. Il corrispettivo riconosciuto dall’Azienda al fornitore a fronte dell'erogazione del dispositivo prescritto è riportato sull'autorizzazione.
4. In caso di autorizzazione tacita il corrispettivo riconosciuto al fornitore è pari alla tariffa applicata o al prezzo determinato dall’Azienda.