1. Ai fini dei presenti criteri, per “spese di frequenza” si intendono le tasse e le altre spese strettamente connesse alla frequenza della scuola o del corso e alla partecipazione all’esame conclusivo.
2. Per “corsi di formazione professionale” ai sensi del capo II si intendono i corsi a tempo pieno offerti dalle scuole professionali della Provincia, al termine dei quali è previsto il rilascio di un attestato di qualifica professionale, di un diploma professionale o di un diploma di superamento dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione e formazione.
3. Per “apprendista” ai sensi del capo IV si intende chi ha stipulato il contratto di apprendistato per ottenere la qualifica professionale, il diploma professionale o il diploma di istruzione secondaria di secondo grado di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12, e successive modifiche, oppure chi è stato ammesso a frequentare la scuola professionale, ai sensi dell’articolo 13, e successive modifiche, della stessa legge, pur non avendo in atto un rapporto di apprendistato.