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Delibera 7 aprile 2020, n. 240
Criteri per la concessione delle agevolazioni per lo sviluppo della formazione professionale

Allegato

Criteri per la concessione delle agevolazioni per lo sviluppo della formazione professionale

Capo I
Disposizioni generali

Art. 1
Ambito di applicazione

1. I presenti criteri disciplinano, ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 17 ottobre 1975, n. 49, e successive modifiche, la concessione di agevolazioni per lo sviluppo e la promozione della formazione professionale.

2. La Provincia, nei limiti delle disponibilità finanziarie e organizzative, può concedere agevolazioni per le seguenti spese:

a) vitto e alloggio;

b) trasporto;

c) frequenza.

Art. 2
Definizioni

1. Ai fini dei presenti criteri, per “spese di frequenza” si intendono le tasse e le altre spese strettamente connesse alla frequenza della scuola o del corso e alla partecipazione all’esame conclusivo.

2. Per “corsi di formazione professionale” ai sensi del capo II si intendono i corsi a tempo pieno offerti dalle scuole professionali della Provincia, al termine dei quali è previsto il rilascio di un attestato di qualifica professionale, di un diploma professionale o di un diploma di superamento dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione e formazione.

3. Per “apprendista” ai sensi del capo IV si intende chi ha stipulato il contratto di apprendistato per ottenere la qualifica professionale, il diploma professionale o il diploma di istruzione secondaria di secondo grado di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12, e successive modifiche, oppure chi è stato ammesso a frequentare la scuola professionale, ai sensi dell’articolo 13, e successive modifiche, della stessa legge, pur non avendo in atto un rapporto di apprendistato.

Art. 3
Aventi diritto

1. Hanno diritto alle agevolazioni le partecipanti e i partecipanti a corsi di formazione professionale nonché le apprendiste e gli apprendisti residenti in un comune della provincia di Bolzano o che per motivi di formazione vi hanno eletto domicilio.

2. In caso di interruzione della formazione si perde il diritto alle agevolazioni.

Capo II
Agevolazioni a favore di partecipanti a corsi di formazione professionale

Art. 4
Vitto e alloggio in convitto

1. Le partecipanti e i partecipanti a corsi di formazione professionale (di seguito alunne e alunni) che alloggiano in convitti gestiti con personale provinciale, sono tenuti a pagare mensilmente il seguente contributo spese:

a) vitto e alloggio € 390,00

b) alloggio, prima colazione e pranzo o cena € 339,00

c) alloggio e prima colazione  € 292,00

d) solo alloggio € 273,00

2. Se durante l’anno formativo il posto in convitto non è occupato a causa dello svolgimento del tirocinio obbligatorio, per il relativo periodo non è dovuto alcun contributo spese.

3. Il contributo spese è così calcolato:

a) se il mese è già iniziato (inizio o termine della permanenza nel corso del mese), il calcolo è effettuato su base settimanale. Ogni settimana iniziata deve essere pagata per intero;

b) in caso di assenza per malattia: fino a sette giorni il contributo è dovuto per intero, a partire dall’ottavo giorno è detratto il vitto;

c) in caso di assenza per le vacanze scolastiche nell’arco dell’anno formativo (escluse le vacanze estive), il contributo spese è dovuto per intero.

4. In base alla disponibilità, la direttrice/il direttore della competente Formazione professionale può concedere ad alunne e alunni di scuole professionali che svolgono in Alto Adige un tirocinio nell’ambito di un progetto internazionale, in collaborazione con una scuola professionale provinciale, un alloggio gratuito in uno dei convitti di cui al comma 1.

5. Chi è escluso dalle lezioni per motivi disciplinari perde il diritto all’agevolazione per il periodo dell’esclusione.

Art. 5
Pranzo

1. Nei giorni di lezione e di esame le alunne e gli alunni hanno accesso alla mensa annessa alla relativa scuola professionale nei limiti delle disponibilità organizzative e pagano, tramite l’acquisto di buoni pasto, il seguente contributo spese:

a) per il menù completo composto da un primo, un secondo con contorno e un dessert  € 3,50 IVA inclusa

b) per il piatto del giorno composto da un primo o un secondo rispettivamente con contorno.  € 2,50 IVA inclusa

2. Se la scuola professionale non ha una mensa o comunque non può garantire il relativo servizio, le alunne e gli alunni, pagando il contributo di cui al comma 1 del presente articolo, possono pranzare in una mensa o in un esercizio pubblico con cui la Provincia o la rispettiva scuola ha stipulato una convenzione in osservanza dei limiti massimi di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a).

3. Durante il tirocinio previsto dal piano formativo si applicano le condizioni di cui ai commi 1 e 2.

4. Le alunne e gli alunni possono utilizzare, se esistente, il servizio mensa scolastico gestito dal Comune. In tal caso si applica il contributo spese stabilito dal Comune.

5. Chi è escluso dalle lezioni per motivi disciplinari perde il diritto all’agevolazione per il periodo dell’esclusione.

6. Chi non frequenta le lezioni o non si presenta agli esami perde il diritto all’agevolazione per i relativi giorni.

Art. 6
Limiti massimi per le singole prestazioni

1. La spesa per le singole prestazioni non può superare i seguenti importi (IVA esclusa):

a) pranzo

1) menu € 9,70

2) piatto del giorno € 6,00

b) vitto e alloggio nell’ambito di un tirocinio obbligatorio di alunne e alunni del settore sociale € 39,70 al giorno

c) alloggio, prima colazione e pranzo o cena nell’ambito di un tirocinio obbligatorio di alunne e alunni del settore sociale € 28,30 al giorno

d) alloggio e prima colazione nell’ambito di un tirocinio obbligatorio di alunne e alunni del settore sociale € 19,60 al giorno

e) solo alloggio nell’ambito di un tirocinio obbligatorio di alunne e alunni del settore sociale € 17,90 al giorno

f) cena nell’ambito di un tirocinio obbligatorio di alunne e alunni del settore sociale € 9,70 a pasto.

2. Per il tirocinio obbligatorio all’estero tali limiti massimi sono aumentati del 20 per cento.

3. Le bevande e gli eventuali costi aggiuntivi sono a carico delle alunne e degli alunni.

4. La Provincia corrisponde i suddetti importi solamente a mense ed esercizi pubblici con i quali è stata stipulata una convenzione.

Art. 7
Trasporto durante il tirocinio obbligatorio nel settore sociale

1. Durante il tirocinio obbligatorio, le alunne e gli alunni del settore sociale possono utilizzare il titolo di viaggio “AltoAdige Pass abo+” su tutti i mezzi pubblici del “Trasporto integrato Alto Adige” per il tragitto dall’abitazione al luogo di svolgimento del tirocinio e viceversa.

2. Se non si utilizzano i mezzi pubblici, le spese di viaggio possono essere rimborsate dalla Provincia solo in casi eccezionali e motivati, previa autorizzazione della direttrice/del direttore della competente Formazione professionale, nella misura delle tariffe vigenti per i mezzi pubblici. Per i tragitti nel territorio provinciale è applicata la tariffa dell’AltoAdige Pass del “Trasporto integrato Alto Adige” riferita allo scaglione da 1 a 1.000 km.

3. Durante il tirocinio obbligatorio all’estero possono essere rimborsati due tragitti: il viaggio di andata dal luogo di abitazione al luogo di svolgimento del tirocinio e il relativo viaggio di ritorno. Il rimborso delle spese di viaggio è concesso solo in caso di utilizzo di mezzi di trasporto pubblici.

4. Il rimborso delle spese di viaggio ai sensi del comma 2 può essere richiesto solo se le spese superano l’importo di 150,00 €.

5. La domanda di rimborso va redatta sull’apposito modulo e presentata presso la scuola, a pena di decadenza, entro un anno dalla fine del tirocinio.

Capo III
Agevolazioni particolari

Art. 8
Esami al di fuori del territorio provinciale

1. Nell’ambito di un progetto formativo di una scuola professionale la Provincia può farsi carico, nel rispetto dei limiti di cui all’articolo 6 e previa autorizzazione della direttrice/del direttore della competente Formazione professionale, della quota d’iscrizione e delle spese di vitto e alloggio di coloro i quali devono sostenere un esame conclusivo al di fuori del territorio provinciale.

Art. 9
Persone con disabilità

1. Le persone con deficit fisici, cognitivi o sensoriali permanenti, o affette da malattia psichica o da dipendenze ai sensi della legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7, e successive modifiche, per le quali non vi è in Alto Adige possibilità di un intervento formativo adeguato, possono frequentare, nell’ambito di un progetto specifico, corsi di formazione fuori provincia o all’estero ai sensi della specifica normativa vigente. Previa autorizzazione della direttrice/del direttore della competente Formazione professionale, la Provincia può farsi carico delle spese di vitto e alloggio, di frequenza e di viaggio.

Art. 10
Corsi di formazione continua sul lavoro

1. Per i corsi di formazione professionale di breve durata di cui alla legge provinciale 10 agosto 1977, n. 29, e successive modifiche, che sono di suo particolare interesse, la Provincia può farsi carico delle spese di vitto, alloggio e viaggio, previa autorizzazione della direttrice/del direttore della competente Formazione professionale.

2. Particolare attenzione è posta alle persone socialmente svantaggiate.

Art. 11
Formazione sul lavoro nel settore sociale

1. Alle partecipanti e ai partecipanti a corsi di formazione sul lavoro nel settore sociale possono essere forniti, in base alla disponibilità, per tutto il periodo delle lezioni, alloggio e prima colazione in un convitto gestito con personale provinciale.

2. Il contributo spese a carico delle partecipanti e dei partecipanti è quello di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c).

3. Il contributo spese è calcolato secondo le modalità di cui all’articolo 4, comma 3.

Art. 12
Cooperazione allo sviluppo

1. Per le partecipanti e i partecipanti a corsi della formazione professionale nell’ambito della cooperazione allo sviluppo si applica quanto previsto ai sensi della legge provinciale 19 marzo 1991, n. 5, e successive modifiche.

Art. 13
Disposizioni particolari

1. In casi eccezionali e motivati la Provincia, previa autorizzazione della direttrice/del direttore della competente Formazione professionale e nel rispetto dei limiti massimi di cui all’articolo 6, può farsi carico delle spese sostenute per il vitto e l’alloggio presso strutture diverse da quelle di cui agli articoli 4 e 5. I contratti con tali strutture sono stipulati dalle scuole professionali provinciali.

Capo IV
Agevolazioni per l’apprendistato

Art. 14
Vitto e alloggio in convitto

1. Le apprendiste e gli apprendisti che durante la frequenza della scuola professionale alloggiano in convitti gestiti con personale provinciale, o in convitti con cui la Provincia ha stipulato una convenzione in osservanza dei limiti massimi di cui all’articolo 16, sono tenuti a pagare il seguente contributo spese:

a) vitto e alloggio: € 390,00 al mese o € 91,00 a settimana;

b) alloggio, prima colazione e pranzo o cena: € 339,00 al mese o € 79,00 a settimana;

c) alloggio e prima colazione: € 292,00 al mese o € 68,00 a settimana;

d) solo alloggio: € 273,00 al mese o € 64,00 a settimana.

2. Il contributo spese è così calcolato:

a) per le settimane di insegnamento previste dall’ordinamento formativo o dal programma didattico si applica la retta settimanale. Ogni settimana iniziata deve essere pagata per intero;

b) in caso di assenza per malattia: fino a sette giorni il contributo è calcolato per intero, a partire dall’ottavo giorno è detratto il vitto.

3. Chi è escluso dalle lezioni per motivi disciplinari, perde il diritto all’agevolazione per il periodo dell’esclusione.

Art. 15
Pranzo

1. Nei giorni di lezione e di esame, le apprendiste e gli apprendisti hanno accesso alla mensa annessa alla relativa scuola professionale nei limiti delle possibilità organizzative e pagano, tramite l’acquisto di buoni pasto, il seguente contributo spese:

a) per il menù completo composto da un primo, un secondo con contorno e un dessert  € 3,50 IVA inclusa

b) per il piatto del giorno composto da un primo o un secondo rispettivamente con contorno  € 2,50 IVA inclusa

2. Se la scuola professionale non ha una mensa o comunque non può garantire il relativo servizio, le apprendiste e gli apprendisti, pagando il contributo di cui al comma 1 del presente articolo, possono pranzare in una mensa o in un esercizio pubblico con cui la Provincia o la rispettiva scuola ha stipulato una convenzione in osservanza dei limiti massimi di cui all’articolo 16, comma 1, lettera e).

3. Le apprendiste e gli apprendisti possono utilizzare, se esistente, il servizio mensa scolastico gestito dal Comune. In tal caso si applica il contributo spese stabilito dal Comune.

4. Chi è escluso dalle lezioni per motivi disciplinari perde il diritto all’agevolazione per il periodo dell’esclusione.

5. Chi non frequenta le lezioni o non si presenta agli esami perde il diritto all’agevolazione per i relativi giorni.

Art. 16
Limiti massimi per le singole prestazioni

1. La spesa per le singole prestazioni non può superare i seguenti importi (IVA esclusa):

a) vitto e alloggio: € 39,70 al giorno

b) alloggio, prima colazione e pranzo o cena: € 34,50 al giorno

c) alloggio e prima colazione: € 29,80 al giorno

d) solo alloggio: € 27,80 al giorno

e) pranzo:

1) menù € 9,70

2) piatto del giorno € 6,00

f) cena:

1) menù € 9,70

2) piatto del giorno € 6,00

2. Le bevande e gli eventuali costi aggiuntivi sono a carico dell’apprendista.

3. La Provincia corrisponde i suddetti importi solamente a convitti, mense ed esercizi pubblici con cui è stata stipulata una convenzione.

4. Se l’alloggio nel convitto o il servizio di vitto sono fruiti per breve durata, come avviene in particolare in occasione di corsi di formazione extra aziendale, gli importi per il vitto e l’alloggio sono concordati di volta in volta, ma non possono comunque superare di oltre il 50 per cento gli importi massimi di cui al comma 1.

Art. 17
Modalità di pagamento

1. Il pagamento delle spese di vitto e alloggio è effettuato:

a) direttamente ai gestori convenzionati dietro presentazione di regolare fattura e di un elenco nominativo delle apprendiste e degli apprendisti che hanno fruito del servizio, con indicazione del periodo in cui si è svolto il corso e degli importi dovuti per ciascun apprendista. La direzione della scuola conferma la regolarità dell’elenco e della fattura;

b) in forma di rimborso alle apprendiste e agli apprendisti, se questi hanno fruito di vitto e alloggio presso affittacamere privati. Le apprendiste e gli apprendisti che frequentano una scuola professionale nel territorio provinciale hanno diritto al rimborso solo se nel luogo in cui ha sede la scuola non vi sono posti liberi nei convitti gestiti con personale provinciale o convenzionati con la Provincia.

2. La domanda di rimborso va presentata, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla conclusione del corso e deve essere corredata dei documenti di spesa.

3. La Provincia acquisisce d’ufficio la dichiarazione della scuola professionale circa la regolare frequenza della scuola o altra documentazione idonea a comprovare la regolare frequenza scolastica.

Art. 18
Frequenza della scuola professionale fuori provincia o all’estero

1. Le apprendiste e gli apprendisti che, in mancanza, in Alto Adige, di corsi specifici per le professioni previste dall’elenco delle attività professionali oggetto di apprendistato, devono frequentare la scuola professionale in un’altra provincia o regione o all’estero, hanno diritto al pagamento o al rimborso delle eventuali spese di frequenza da parte della Provincia. Tali spese comprendono anche quelle per i corsi non obbligatori di preparazione all’esame di fine apprendistato e per i corsi di formazione professionale curriculari, nonché quelle sostenute per le ore di ripetizione per apprendiste e apprendisti con contratti di apprendistato finalizzati all’acquisizione di qualifiche parziali, a condizione che siano organizzati dalla scuola professionale o da un ordine o collegio professionale. Il pagamento o il rimborso delle spese per i corsi non obbligatori di preparazione all’esame finale di apprendistato e per i corsi di formazione professionale curriculari, nonché quelle sostenute per le ore di ripetizione è autorizzato dalla direttrice/dal direttore competente per l'apprendistato.

2. Il comma 1 si applica anche se la formazione scolastica è offerta in Alto Adige quando il datore/la datrice di lavoro presenta apposita domanda e

a) l'azienda ha assunto due o più apprendisti che dovrebbero frequentare contemporanea-mente la scuola professionale in Alto Adige,

b) l’apprendista è residente nella regione austriaca del Tirolo.

3. Sono escluse dal rimborso le eventuali spese per il materiale didattico nonché per il materiale per l’esame di fine apprendistato.

4. Le spese di vitto e alloggio sostenute durante la frequenza della scuola professionale e l’esame di fine apprendistato sono rimborsate dalla Provincia entro i limiti massimi di seguito indicati:

a) vitto e alloggio: 47,64 € al giorno;

b) alloggio, prima colazione e pranzo o cena: € 41,40 € al giorno;

c) alloggio e prima colazione: 35,76 € al giorno;

d) solo alloggio: 33,36 € al giorno;

e) colazione: 3,00 €;

f) pranzo: 7,20 €;

g) cena: 7,20 €.

5. Eventuali costi aggiuntivi sono a carico dell’apprendista. In casi eccezionali e motivati, questi costi possono essere rimborsati per intero dalla Provincia previa autorizzazione della direttrice/del direttore competente per l’apprendistato. Apprendiste e apprendisti che non alloggiano in un convitto hanno diritto al rimborso delle spese per colazione, pranzo e cena solo se assumono i pasti presso un pubblico esercizio.

6. Le spese di viaggio sono rimborsate nella misura di due viaggi di andata e due di ritorno. Se il corso è stato organizzato in più blocchi, per ciascun blocco sono rimborsate le spese per un viaggio di andata e uno di ritorno. Per sostenere l’esame di fine apprendistato o parti dell’esame sono rimborsate le spese rispettivamente per un viaggio di andata e uno di ritorno. In casi eccezionali e motivati la direttrice/il direttore competente per l’apprendistato può autorizzare il rimborso spese per ulteriori viaggi di andata e di ritorno. Il rimborso delle spese di viaggio è concesso in caso di utilizzo di mezzi di trasporto pubblici o di altri servizi di linea. Se si utilizzano altri mezzi di trasporto è concesso un contributo chilometrico pari a 0,25 €/km.

7. Se il convitto o l’eventuale altra struttura ricettiva chiude durante il fine settimana, le spese di viaggio di andata e di ritorno sono rimborsate solo se si utilizzano mezzi di trasporto pubblici o altri servizi di linea. Questa disposizione non si applica se la sede della scuola si trova nella regione austriaca del Tirolo.

8. Le spese per il tragitto scuola-alloggio e viceversa, effettuato con mezzi pubblici, possono essere rimborsate dalla Provincia, previa autorizzazione della direttrice/del direttore competente per l’apprendistato, solo se superano l’importo di 50,00 €.

9. La domanda per il rimborso delle spese di cui ai commi 1, 2, 4, 5, 6, 7 e 8 redatta sul modulo messo a disposizione dall’Ufficio provinciale Apprendistato e maestro artigiano, va presentata, a pena di decadenza, entro due mesi dalla conclusione del corso. La domanda deve essere corredata dei documenti di spesa.

Art. 19
Corsi di formazione extra aziendali

1. Durante la frequenza di corsi di formazione extra aziendali di cui all’articolo 15 della legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12, e successive modifiche, l’apprendista ha diritto alle stesse agevolazioni previste per la frequenza della scuola professionale.

Art. 20
Apprendistato professionalizzante con ordinamento formativo

1. Per le apprendiste e gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante con ordinamento formativo ai sensi dell’articolo 20 della legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12, la Provincia si fa carico esclusivamente delle spese di frequenza all’estero.

Art. 21
Efficacia

1. Salvo quanto disposto al comma 2, i presenti criteri trovano applicazione dal 1° settembre 2020.

2. Per quanto riguarda il rimborso spese di cui agli articoli 7, 17 e 18, trovano applicazione i criteri del relativo periodo formativo.

 

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