1. I presenti criteri disciplinano, ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 17 ottobre 1975, n. 49, e successive modifiche, la concessione di agevolazioni per lo sviluppo e la promozione della formazione professionale.
2. La Provincia, nei limiti delle disponibilità finanziarie e organizzative, può concedere agevolazioni per le seguenti spese:
a) vitto e alloggio;
b) trasporto;
c) frequenza.