1. I contributi ordinari sono erogati ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge provinciale. Le cooperative li utilizzano per incrementare i fondi rischi costituiti a fronte delle garanzie prestate, così da mantenere una situazione di equilibrio gestionale caratterizzata dal rispetto dei seguenti due parametri fondamentali:
a) dotazione dei fondi rischi adeguata alle perdite su crediti attese sul portafoglio garanzie in essere;
b) dotazione di patrimonio netto adeguata alle perdite inattese sul portafoglio garanzie.
2. I contributi ordinari assegnabili annualmente alle cooperative sono determinati come somma di tre componenti:
a) la prima componente, destinata all’integrazione del fondo rischi, è costituita dalla differenza fra l’ammontare delle garanzie in essere al 31 dicembre dell’esercizio per il quale è calcolato il contributo e l’ammontare delle garanzie in essere al 31 dicembre dell’anno precedente. La modalità di calcolo di tale componente del contributo è specificata al punto 1 dell’allegato 3;
b) la seconda componente, intesa ad incentivare il rafforzamento patrimoniale, è determinata in funzione dell’incremento di capitale sociale nell’anno di riferimento, tramite la modalità di calcolo di cui al punto 2 dell’allegato 3;
c) la terza componente, destinata a promuovere il trasferimento del rischio verso i fondi di garanzia esterni, è calcolata secondo la modalità di cui punto 3 dell’allegato 3, sulla base del numero di controgaranzie fornite dai fondi di garanzia esterni nell'anno di riferimento.
3. I contributi sono assegnati nei limiti dello stanziamento sul relativo capitolo del bilancio provinciale ed erogati in un’unica soluzione sulla base del calcolo di cui al comma 2.
4. La Provincia può erogare i contributi in base alla disponibilità di fondi nel bilancio provinciale, solo quando il rapporto fra le garanzie prestate (al netto delle esposizioni in sofferenza) e la somma di patrimonio netto e fondo rischi su garanzie prestate (al netto delle esposizioni in sofferenza) ─ esclusi i fondi a destinazione specifica e incluso l’eventuale contributo da concedere ─ è superiore a 3,8.