1. La rendicontazione dei contributi di cui all’articolo 7 deve essere presentata all’ufficio provinciale competente secondo le modalità di cui all’articolo 5, comma 2.
2. Le spese riguardanti attività la cui realizzazione avviene in un arco temporale annuale devono essere rendicontate entro la fine dell’anno successivo a quello del provvedimento di concessione del contributo o di imputazione della spesa, se diverso.
3. Le spese riguardanti attività la cui realizzazione avviene in un arco temporale pluriennale devono essere rendicontate entro la fine dell’anno successivo riferito alle singole attività previste nel cronoprogramma.
4. Trascorsi i termini di cui ai commi 2 e 3 senza che abbia avuto luogo la rendicontazione della spesa per causa riconducibile al beneficiario, il contributo è revocato. Per gravi e motivate ragioni, è possibile concedere una proroga fino a un ulteriore anno, trascorso inutilmente il quale il contributo è automaticamente revocato.
5. Se, per motivate ragioni, non è stato possibile realizzare le attività nell’anno indicato nel cronoprogramma, entro il 31 dicembre dello stesso anno il beneficiario deve inviare via PEC all’ufficio provinciale competente una comunicazione motivata con la quale chiede di posticipare i termini di realizzazione delle attività stesse all’anno immediatamente successivo, quantificandone le spese.
6. Il contributo concesso è liquidato al beneficiario sulla base del cronoprogramma approvato e previa presentazione dei seguenti documenti di rendicontazione:
a) riepilogo dei costi sostenuti nel periodo di riferimento;
b) fatture o note onorario quietanzate; per le fatture redatte in forma sintetica è necessario allegare un elenco dettagliato delle singole voci di spesa firmato dal fornitore;
c) dichiarazione del/della legale rappresentante attestante che le predette spese sono state sostenute;
d) relazione sull’attività svolta.
7. Se la spesa effettivamente sostenuta risulta inferiore a quella ammessa, il contributo da erogare è ridotto in proporzione.