1. Alle cooperative operanti in Provincia di Bolzano possono essere concessi, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge provinciale, contributi in regime de minimis, nella misura massima del 60%, per le seguenti voci di spesa:
a) investimenti finalizzati all’acquisizione di nuove piattaforme hardware e software per la gestione delle garanzie in linea con le migliori pratiche adottate a livello nazionale;
b) costi per consulenze relative al miglioramento organizzativo.
2. Sono esclusi dal finanziamento i costi per le consulenze sulla gestione aziendale ordinaria.
3. La domanda di contributo deve essere presentata all’ufficio provinciale competente prima della realizzazione dell’attività secondo le modalità di cui all’articolo 5, comma 2. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
a) descrizione dell’iniziativa, con indicazione delle date di inizio e fine;
b) piano degli investimenti e dei costi;
c) cronoprogramma delle attività;
d) preventivo di spesa;
e) dichiarazione “de minimis”.