1. Per poter beneficiare delle garanzie a valere sui fondi rischi, i soggetti richiedenti devono possedere, alla data di presentazione della richiesta di garanzia alle cooperative, i seguenti requisiti:
a) essere iscritti nel Registro delle Imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio; si prescinde da tale iscrizione nel caso di liberi professionisti associati alle cooperative;
b) essere una piccola o media impresa in base ai parametri dimensionali previsti dall’Unione europea o un’impresa di maggiori dimensioni come determinata dall’Unione europea ai fini degli interventi agevolati della Banca europea degli investimenti (BEI), purché le imprese di maggiori dimensioni non rappresentino complessivamente più di un sesto della totalità delle imprese consorziate o socie;
c) trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non essere in scioglimento, in liquidazione o sottoposti a procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o volontaria, amministrazione controllata o straordinaria; fanno eccezione quelle procedure che consentono all’impresa di operare in continuità aziendale;
d) non essere imprese in difficoltà, come definite dalla vigente normativa dell’Unione europea.