1. Sono ammesse a beneficiare dei contributi previsti dalla legge provinciale le cooperative in possesso, fra l’altro, dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, della legge stessa. Nello specifico:
a) il patrimonio netto delle cooperative sommato al fondo rischi deve essere pari o superiore a 1,5 milioni di euro;
b) il rapporto tra la somma di patrimonio netto e fondi rischi (al netto delle esposizioni in sofferenza) e il totale delle garanzie in essere (al netto delle esposizioni in sofferenza) deve essere pari o superiore al 10%;
c) il processo di valutazione e gestione del rischio di garanzia adottato dalle cooperative deve essere in linea con i modelli di vigilanza e controllo attualmente vigenti.
2. I requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b), sono verificati sulla base della situazione patrimoniale risultante alla chiusura dell’esercizio precedente.