1. Al fine di consentire il monitoraggio dei benefici derivanti alle imprese consorziate o socie delle cooperative in termini di tasso effettivo globale sul credito, nel rispetto della normativa sulla trasparenza bancaria e per la corretta determinazione dell’elemento di aiuto ai sensi delle regole sugli aiuti di Stato, le cooperative applicano alle garanzie prestate condizioni di prezzo trasparenti, costituite, esclusivamente, dai seguenti elementi:
a) una commissione di garanzia con liquidazione anticipata una tantum o periodica, commisurata all’importo garantito iniziale, alla tipologia, alla durata ed eventualmente alla classe di rischio dell’operazione;
b) un rimborso spese di istruttoria determinato fra un valore minimo e un valore massimo prestabiliti nonché un rimborso spese per le nuove controgaranzie relative all’esercizio finanziario concluso;
c) un apporto a capitale sociale mediante sottoscrizione di quote, rimborsabile a fronte del recesso da parte del socio, a condizione che la dotazione patrimoniale sia capiente e adeguata a consentire il recesso;
d) contributi al Fondo di garanzia interconsortile regionale o altri contributi da incassare per fondi previsti dalla legge o dall’organismo di vigilanza competente.
2. Non potranno essere addebitate all’impresa socia altre componenti di costo.