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Delibera 18 dicembre 2018, n. 1405
Criteri per la promozione di tirocini di formazione ed orientamento da parte della Ripartizione Lavoro e delle Aree alla Formazione professionale tedesca e italiana (modificata con delibera n. 809 del 21.09.2021)

...omissis...

1. di promuovere le seguenti tipologie di tirocinio formativo e di orientamento:

- tirocini di attuazione dell’alternanza scuola-lavoro e di assolvimento dell’obbligo formativo, promossi dalle scuole professionali provinciali. Questi tirocini sono disciplinati dalla delibera della Giunta provinciale 30 settembre 2002, n. 3520;

- tirocini di orientamento e sviluppo delle competenze professionali, promossi dalle Direzioni provinciali della Formazione professionale secondo i criteri di cui all’Allegato A della presente deliberazione;

- tirocini di inserimento o reinserimento lavorativo di persone svantaggiate sul mercato del lavoro, promossi dalla Ripartizione Lavoro secondo i criteri di cui all’allegato B della presente deliberazione;

- tirocini di orientamento promossi dalla Ripartizione Lavoro per alunne e alunni, studentesse e studenti che hanno compiuto i 15 anni di età. Questi tirocini sono disciplinati dalla convenzione quadro locale, stipulata il 19 marzo 2015 tra la Provincia Autonoma di Bolzano e le organizzazioni sindacali.

2. di approvare l’allegato A „Criteri per i tirocini formativi e di orientamento attivati dalle Direzioni provinciali della Formazione professionale”.

3. di approvare l’allegato B “Criteri per i tirocini di inserimento o reinserimento lavorativo promossi dalla Ripartizione Lavoro a favore di persone svantaggiate sul mercato del lavoro”.

4. di revocare le deliberazioni della Giunta provinciale 24 luglio 2013, n. 949 e 2 febbraio 2016, n. 84.

5. I criteri per la promozione di tirocini formativi e di orientamento da parte delle Direzioni provinciali della Formazione professionale ed i criteri per i tirocini di inserimento o reinserimento lavorativo promossi dalla Ripartizione Lavoro sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell’articolo 2, legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17.

6. La presente deliberazione entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato A

Criteri per i tirocini formativi e di orientamento attivati dalle Direzioni provinciali della Formazione professionale

Art. 1
Finalità dei tirocini

1. I tirocini formativi e di orientamento favoriti dalle Direzioni provinciali della Formazione professionale (di seguito denominate Direzioni) ai sensi degli articoli 2 e 35, comma 2, lettera e) della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 39, e successive modifiche, non costituiscono un rapporto di lavoro. Il loro scopo è favorire l’orientamento professionale e lo sviluppo delle competenze professionali di persone appartenenti alle categorie di cui all’articolo 2, nonché integrare la formazione al lavoro e sul lavoro con misure di accompagnamento.

2. I tirocini possono essere svolti presso aziende private, liberi professionisti, associazioni, cooperative ed enti pubblici (di seguito denominati soggetti ospitanti).

Art. 2
Destinatari

1. I tirocini sono destinati prioritariamente a persone residenti o stabilmente domiciliate in provincia di Bolzano.

2. Hanno diritto ad essere ammesse ai tirocini le persone in età lavorativa, inoccupate o disoccupate, appartenenti a una delle seguenti categorie:

a) persone socialmente svantaggiate, quali:

1) persone che erano o sono affette da dipendenze e sono in terapia (alcolisti, tossicodipendenti, giocatori patologici o persone affette da disturbi alimentari in terapia);

2) soggetti in trattamento psichiatrico;

3) persone con disabilità fisiche o mentali;

4) soggetti in situazione di disagio socio-familiare in carico a un servizio socio-sanitario;

5) ex detenuti;

6) persone condannate con sentenza passata in giudicato, detenute o in libertà, che hanno presentato istanza di concessione di misure alternative alla detenzione o di prosecuzione di misure già in atto;

7) persone che, ai sensi della normativa vigente, hanno in corso una procedura di protezione internazionale o sono beneficiarie di protezione internazionale o speciale oppure titolari di un altro tipo di permesso di soggiorno rilasciato a chi non ha i requisiti per la protezione internazionale;

8) vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte di organizzazioni criminali (ad esempio persone costrette a prostituirsi);

9) vittime della tratta di esseri umani ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

b) giovani che abbandonano la scuola del secondo ciclo di istruzione o formazione, per i quali gli operatori delle Direzioni, in raccordo con la rete costituita dai vari servizi del settore operanti sul territorio (Servizi sanitari, psicologici e neurologici, sociali e altri), ritengono opportuna un’esperienza di orientamento professionale finalizzata al rientro nel sistema scolastico-formativo;

c) persone in situazione di svantaggio con riferimento al mercato del lavoro, quali:

1) persone inoccupate o disoccupate da almeno sei mesi, inserite in un progetto formativo e di orientamento, anche individualizzato; in caso di estremo disagio occupazionale gli operatori delle Direzioni possono derogare al predetto limite minimo di sei mesi;

2) persone di età superiore a 26 anni, anche se non disoccupate da almeno sei mesi, che devono riqualificarsi o reinserirsi nel mercato del lavoro.

Art. 3
Durata dei tirocini

1. La durata minima dei tirocini è di un mese.

2. La durata massima dei tirocini è di 500 ore. Per consentire il completamento del progetto formativo individuale le Direzioni, su richiesta del soggetto ospitante, possono concedere il rinnovo del tirocinio, per non più di due volte. La durata massima del progetto formativo complessivo non può superare i 24 mesi

3. La durata dei tirocinio è correlata all’entità dello svantaggio della tirocinante o del tirocinante come definito nelle norme vigenti (articolo 2 del regolamento CE del 5 dicembre 2002, n. 2204, e successive modifiche; articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modifiche; articolo 2, comma 1, lettera k), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; articolo 1, quinto comma, lettera e) dell’allegato B all’accordo Stato, Regioni e Province autonome 25 maggio 2017, n. 86.

3. I tirocini possono essere sospesi in caso di maternità, malattia, infortunio sul lavoro o altri eventi di durata superiore a 30 giorni di calendario, previa tempestiva e motivata richiesta da parte della tirocinante o del tirocinante al tutor aziendale e al personale incaricato di supervisionare il tirocinio presso le Direzioni.

Art. 4
Numero di tirocinanti

1. I soggetti ospitanti possono attivare contemporaneamente più tirocini, nel rispetto dei seguenti limiti espressi in rapporto al numero di dipendenti assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato:

a) da 0 a 5 dipendenti: 1 tirocinante;

b) da 6 a 20 dipendenti: 2 tirocinanti;

c) oltre i 21 dipendenti: un numero di tirocinanti pari e non superiore al 10% dei soli dipendenti a tempo indeterminato, con arrotondamento all’unità superiore.

2. Sono esclusi dai limiti di cui al comma 1 i tirocini in favore delle seguenti persone:

1) persone disabili di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modifiche;

2) persone svantaggiate di cui all’articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modifiche;

3) persone che si trovano in una delle situazioni di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a) numeri 7), 8) e 9).

Art. 5
Svolgimento dei tirocini

1. I tirocini sono regolati da una convenzione stipulata fra Direzioni, soggetti ospitanti e tirocinanti. La convenzione, in cui è indicato anche il tutor aziendale, ovvero la persona di riferimento responsabile del tirocinio presso il soggetto ospitante, prevede l’elaborazione di un progetto formativo, la valutazione dell’esperienza e l’attestazione delle attività svolte.

2. Le tirocinanti e i tirocinanti sono seguiti dal personale incaricato di supervisionare il tirocinio delle Direzioni e dagli eventuali altri operatori incaricati di monitorare l’esperienza formativa svolta presso i soggetti ospitanti.

3. In considerazione delle finalità formative e orientative dei tirocini, le tirocinanti e i tirocinanti non possono essere adibiti a mansioni meramente produttive, se non per il tempo strettamente necessario ad acquisire una sufficiente conoscenza dell’organizzazione del lavoro; inoltre, non possono svolgere attività di serie o lavori a basso contenuto professionale.

4. Il tirocinio non può essere approvato se finalizzato a sostituire collaboratori o collaboratrici che usufruiscono di un periodo di ferie o malattia, del congedo parentale o che si astengono dal lavoro per sciopero.

5. Chi svolge il tirocinio presso soggetti ospitanti per i quali è prevista la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche, deve sottoporsi a visita medica preventiva presso il medico competente. I costi delle visite mediche sono a carico del soggetto ospitante.

6. Il soggetto ospitante fornisce alle tirocinanti e ai tirocinanti la prevista informazione e formazione in ambito salute e sicurezza sul lavoro ai sensi degli articoli 36 e 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche.

7. Al termine del tirocinio le tirocinanti e i tirocinanti ricevono un’attestazione dell’attività svolta durante il tirocinio e descritta nel progetto formativo. Tale attestazione è rilasciata solo se è stato svolto almeno il 70% delle ore di tirocinio previste dal progetto formativo.

8. I singoli tirocini formativi e di orientamento sono attivati periodicamente in base alle richieste pervenute e nel limite delle risorse economiche disponibili.

Art. 6
Assegni di frequenza

1. Alle tirocinanti e ai tirocinanti che hanno maturato almeno 40 ore di effettiva presenza presso il soggetto ospitante sono corrisposti, per ogni ora di effettiva presenza

a) 3,00 euro, se minori di 18 anni;

b) 4,00 euro, se maggiorenni.

2. Gli importi di cui al comma 1 sono maggiorati di 1,50 euro all’ora se la sede del tirocinio si trova al di fuori del comune di residenza/domicilio o se la distanza all’interno dello stesso comune supera i 5 km.

3. La tirocinante o il tirocinante deve presentare istanza di liquidazione dell’assegno di frequenza entro il termine di decadenza di 120 giorni dalla fine del tirocinio.

Art. 7
Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dai presenti criteri si applica la vigente normativa europea, statale e provinciale.

Allegato B

Criteri per i tirocini di inserimento o reinserimento lavorativo promossi dalla Ripartizione Lavoro a favore di persone svantaggiate sul mercato del lavoro

Art. 1
Finalità dei tirocini

1. I tirocini di cui ai presenti criteri, promossi dalla Ripartizione Lavoro a favore di persone svantaggiate ai sensi dell’articolo 35, comma 2, lettera e) della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 39, e successive modifiche, hanno lo scopo di promuoverne l’inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro, offrendo loro un sostegno e la prospettiva concreta di trasformare il tirocinio, al termine dello stesso, in un contratto di lavoro subordinato.

2. Il tirocinio consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione in ambito lavorativo; il tirocinio non può configurare un rapporto di lavoro.

3. I tirocini possono essere svolti presso persone fisiche, aziende private, liberi professionisti, associazioni, cooperative ed enti pubblici (di seguito denominati soggetti ospitanti).

Art. 2
Destinatari

1. I tirocini sono offerti dai Centri di mediazione lavoro della Ripartizione Lavoro a persone che hanno almeno 15 anni di età e appartengono a una delle seguenti categorie:

a) persone disoccupate da almeno 6 mesi;

b) lavoratrici e lavoratori migranti che si spostano o si sono spostati all’interno dell’Unione Europea o che per motivi di lavoro stabiliscono la loro residenza in uno degli Stati Membri;

c) persone che appartengono a una minoranza etnica di uno Stato membro dell’Unione Europea e che devono migliorare le loro conoscenze linguistiche, il loro profilo professionale o la loro esperienza lavorativa, al fine di trovare un’occupazione;

d) persone che desiderano iniziare a lavorare o vogliono reinserirsi nel mondo del lavoro dopo almeno due anni di inattività e che non hanno frequentato alcun corso di formazione o di formazione continua, in particolare coloro che hanno rinunciato al proprio lavoro a causa dell’impossibilità di conciliarlo con le esigenze della propria vita familiare;

e) persone adulte che vivono sole, con uno o più figli a carico;

f) persone che non hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado, o formazione equiparata, e non hanno un lavoro;

g) persone di età superiore ai 50 anni che non hanno un lavoro;

h) persone che, ai sensi della normativa statale, sono o sono state riconosciute affette da dipendenza da sostanze (per esempio alcolisti o tossicodipendenti);

i) persone detenute o internate negli istituti penitenziari e le persone condannate e internate ammesse alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all’esterno ai sensi dell’articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modifiche, che non hanno ottenuto un primo impiego regolarmente retribuito da quando sono stati sottoposti alla pena detentiva o ad altra sanzione penale;

j) minorenni in età lavorativa in situazioni di disagio familiare;

k) titolari dello status di rifugiata o rifugiato, persone richiedenti asilo e persone cui è stata riconosciuta la protezione internazionale;

l) vittime della tratta di esseri umani ai sensi del decreto legislativo del 4 marzo 2014, n. 24;

m) persone in possesso della certificazione di invalidità emessa dalla competente Commissione medica, ovvero:

1) persone invalide del lavoro con un’invalidità accertata pari o superiore al 34%;

2) persone invalide civili con un’invalidità accertata pari o superiore al 46%;

n) persone per le quali gli enti pubblici competenti hanno accertato una grave menomazione psichica o mentale e che si trovano in una delle seguenti situazioni:

1) sono state ricoverate in ospedali o strutture psichiatriche, anche a seguito di provvedimenti giudiziari;

2) sono in trattamento psichiatrico.

Art. 3
Durata dei tirocini

1. La durata minima dei tirocini è di due mesi. I tirocini svolti presso soggetti ospitanti che operano stagionalmente hanno una durata minima ridotta pari a un mese. La durata dei tirocini è correlata all’entità dello svantaggio della tirocinante o del tirocinante, come definito nelle norme vigenti (articolo 2 del regolamento CE del 5 dicembre 2002, n. 2204, e successive modifiche, articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modifiche, articolo 2, comma 1, lettera k), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche, articolo 1, quinto comma, lettera e), dell’allegato B all’accordo Stato, Regioni e Province autonome 25 maggio 2017, n. 86).

2. Per le persone disoccupate da almeno 6 mesi la durata massima del tirocinio è di 6 mesi.

3. Per le persone appartenenti alle categorie di cui all’articolo 2, comma 1, lettere da b) a l), anche se disoccupate, la durata massima del tirocinio è di 12 mesi.

4. Per le persone appartenenti alle categorie di cui all’articolo 2, comma 1, lettere da m) a n), anche se disoccupate, la durata massima del tirocinio è di 24 mesi.

5. I tirocini possono essere sospesi in caso di maternità, malattia, infortunio sul lavoro o altri eventi di durata superiore ai 30 giorni, previa motivata richiesta da parte della tirocinante o del tirocinante al tutor aziendale e al personale incaricato di supervisionare il tirocinio presso la Ripartizione Lavoro

Art. 4
Numero di tirocinanti

1. I soggetti ospitanti possono attivare contemporaneamente più tirocini, nel rispetto dei seguenti limiti espressi in rapporto al numero di dipendenti assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato:

a) da 0 a 5 dipendenti: 1 tirocinante;

a) da 0 a 5 dipendenti: 1 tirocinante;

c) da 21 dipendenti e oltre: un numero di tirocinanti pari e non superiore al 10% dei dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, con arrotondamento all’unità superiore.

2. I contratti a tempo determinato rientrano nella base di calcolo per la determinazione del numero dei tirocini quando hanno data iniziale di efficacia anteriore alla data di avvio del tirocinio e data di cessazione dell’efficacia posteriore alla data di fine tirocinio

3. Per la determinazione del numero dei tirocini, i tirocini curriculari, extracurriculari, estivi e quelli a favore di persone svantaggiate sul mercato del lavoro devono essere considerati separatamente, quindi non sono cumulabili

4. Se il tirocinio è attivato in collaborazione con un altro ente (Servizi sanitari, Commissione medica, Sert, Hands, Servizi riabilitativi, Servizi psicologici e neurologici, Centro per la salute mentale), i limiti numerici di cui sopra non trovano applicazione. In tali casi la funzione tutoriale della Ripartizione Lavoro è svolta da una collaboratrice o un collaboratore del servizio inviante, che redige un progetto di inserimento e, al termine del tirocinio, una relazione finale per verificare il raggiungimento degli obiettivi del progetto.

Art. 5
Autorizzazione e svolgimento dei tirocini

1. Il soggetto ospitante contatta il Centro di mediazione lavoro territorialmente competente al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per dare avvio al progetto di tirocinio. In caso positivo lo stesso soggetto ospitante o il consulente del lavoro o in sua vece l‘associazione di categoria, richiede l’autorizzazione in via telematica tramite l’applicazione web ProPraktika. Una volta inserito, il progetto di tirocinio viene valutato e il soggetto ospitante riceve la notifica di approvazione o di rigetto.

2. Il progetto di tirocinio approvato digitalmente acquista piena efficacia dal momento in cui è sottoscritto da tutte le parti. A tal fine il soggetto ospitante deve stamparlo e farlo sottoscrivere. In caso di tirocinante minorenne è necessaria la firma degli esercenti la responsabilità genitoriale.

3. Il tirocinio approvato è soggetto a comunicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente. Tale comunicazione può essere effettuata direttamente tramite ProPraktika o tramite ProNotel2, l’applicazione web provinciale per la comunicazione obbligatoria dei rapporti di lavoro, o tramite altro sistema regionale. Il tirocinio può avere inizio solo dopo l’avvenuta comunicazione.

4. Il soggetto ospitante deve rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e collocamento mirato.

5. Il soggetto ospitante deve corrispondere alla tirocinante o al tirocinante un’indennità di partecipazione mensile non inferiore a 450 euro lordi. Tale indennità e le eventuali altre agevolazioni (ad esempio: mensa aziendale, rimborso costi di viaggio ecc.) devono essere debitamente indicate nel progetto di tirocinio al momento dell’inserimento dello stesso in ProPraktika. Il soggetto ospitante deve corrispondere l’indennità di partecipazione pattuita indipendentemente dalla concessione o meno del contributo provinciale previsto ai sensi dell’articolo 7. In caso di assenza, malattia o interruzione del tirocinio, il soggetto ospitante può ridurre l’indennità di partecipazione in rapporto all’effettiva presenza della o del tirocinante.

6. Le tirocinanti e i tirocinanti percettori di forme di sostegno al reddito o altro sussidio possono ricevere dal soggetto ospitante l’indennità di partecipazione, in quanto cumulabile con l’ammortizzatore sociale percepito.

7. Il soggetto ospitante deve provvedere alla copertura assicurativa della tirocinante o del tirocinante contro gli infortuni (presso l’INAIL) nonché per la responsabilità civile verso terzi. In caso di infortunio durante il tirocinio il soggetto ospitante deve comunicare l’evento all’INAIL, nei modi e nei tempi previsti dalle norme vigenti, alla persona incaricata di supervisionare il tirocinio presso la Ripartizione Lavoro, alla compagnia assicurativa per la responsabilità civile e all’autorità competente in materia di sicurezza pubblica (Questura o Comune).

8. Il soggetto ospitante fornisce alle tirocinanti e ai tirocinanti la prevista informazione e formazione in ambito salute e sicurezza sul lavoro ai sensi degli articoli 36 e 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche. Le visite mediche sono obbligatorie se espressamente previste ai sensi dell’articolo 41 del citato decreto legislativo.

9. Durante lo svolgimento del tirocinio le tirocinanti e i tirocinanti sono affiancati da un tutor, ovvero una persona di riferimento, designata dal soggetto ospitante, che li assiste nella fase di inserimento, assegna loro le attività previste dal progetto di tirocinio e alla quale possono rivolgersi in caso di difficoltà. Contestualmente all’autorizzazione al tirocinio, la Ripartizione Lavoro incarica una sua funzionaria o a un suo funzionario della supervisione del tirocinio ai fini del conseguimento degli obiettivi previsti, nel rispetto dei criteri vigenti.

10. Il soggetto che ha in atto procedure di cassa integrazione o contratti di solidarietà di tipo A, può richiedere progetti di tirocinio solo se questi non prevedono profili professionali equivalenti a quelli dei lavoratori sospesi dall’attività lavorativa. Non può ospitare tirocinanti, il soggetto che prevede nel progetto di tirocinio attività equivalenti a quelle per cui ha effettuato nei 12 mesi precedenti le seguenti tipologie di licenziamento:

a) licenziamento per giustificato motivo oggettivo,

b) licenziamento per superamento del periodo di comporto,

c) licenziamento per mancato superamento del periodo di prova,

d) licenziamento per fine appalto, risoluzione del rapporto di apprendistato al termine del periodo formativo nonostante l’acquisizione della qualifica.

Non possono essere attivati tirocini in caso di procedure concorsuali in corso a carico del soggetto che intende ospitarli, fatta eccezione per i casi in cui vi siano accordi aziendali.

11. Il tirocinio non può essere approvato se finalizzato a sostituire lavoratrici o lavoratori che usufruiscono di un periodo di ferie o malattia, del congedo parentale o che si astengono dal lavoro per sciopero.

12. Al termine del tirocinio il soggetto ospitante redige una relazione sullo svolgimento dello stesso indicando le competenze acquisite dalla tirocinante o dal tirocinante. L’attestazione dell’avvenuto tirocinio è rilasciata solo se è stato svolto almeno il 70% delle ore di tirocinio previste.

Art. 6
Eccezioni

1. Il competente Centro di mediazione lavoro può derogare motivatamente alla durata massima del tirocinio e all’obbligo di pagamento dell’indennità prevista, in favore dei soggetti che hanno particolare difficoltà a inserirsi o reinserirsi nel mondo del lavoro

Art. 7
Contributi

1. I soggetti ospitanti privati possono ottenere, previa richiesta all’Ufficio Servizio lavoro, un contributo a parziale copertura dell’indennità di partecipazione, e in ogni caso esclusivamente nei limiti della disponibilità finanziaria.

2. Il contributo è concesso per un importo pari all‘80% dell’indennità di partecipazione pagata alla tirocinante o al tirocinante e fino all’importo massimo di 400 euro mensili.

3. Requisito per l’ottenimento del contributo è l’assunzione della tirocinante o del tirocinante al termine del tirocinio, con contratto di lavoro subordinato, esclusi i contratti di lavoro intermittente, per almeno sei mesi. Nel caso di soggetti ospitanti che offrono lavoro stagionale, l’assunzione deve avvenire al più tardi nella stagione successiva e il periodo minimo di 6 mesi può essere raggiunto anche cumulando due rapporti di lavoro in stagioni con secutive.

4. In caso di mancato raggiungimento della durata minima del rapporto di lavoro successivo al tirocinio, il contributo non viene erogato, indipendentemente dalle cause.

5. La domanda di contributo deve essere presentata unitamente alla richiesta di autorizzazione allo svolgimento del tirocinio.

6. Il contributo è concesso dal Direttore o dalla Direttrice della Ripartizione Lavoro.

Art. 8
Liquidazione del contributo

1. La richiesta di liquidazione del contributo deve pervenire all’Ufficio Servizio lavoro al termine del periodo minimo di assunzione successiva al tirocinio (6 mesi) e comunque non oltre 2 mesi dopo detto termine, pena la decadenza, e deve essere corredata delle informazioni e degli allegati seguenti:

a) dati personali della tirocinante o del tirocinante;

b) dichiarazione dalla quale risultino l’effettivo periodo in cui si è svolto il tirocinio e l’ammontare complessivo dell’indennità di partecipazione;

c) scheda di valutazione compilata e sottoscritta;

d) copia dei cedolini di pagamento o di altra documentazione idonea a comprovare l’effettivo ed integrale pagamento dell’indennità di partecipazione durante il tirocinio;

e) dichiarazione della tirocinante o del tirocinante in merito al percepimento dell’indennità

di partecipazione;

f) dichiarazione sostitutiva relativa all’applicazione o non applicazione della ritenuta d’acconto da parte del soggetto ospitante;

g) dichiarazione dalla quale risulti che non sono state presentate altre domande di contributo.

2. L’Ufficio Servizio lavoro esamina i documenti e dopo aver accertato che l’indennità di partecipazione convenuta è stata versata, che la durata effettiva del tirocinio coincide almeno con quella minima prevista dall’articolo 3, che la tirocinante o il tirocinante è stato assunto con contratto di lavoro subordinato e che il rapporto di lavoro ha avuto una durata di almeno 6 mesi, provvede alla liquidazione del contributo commisurandolo agli effettivi importi versati.

3. Il contributo è erogato solo se di importo superiore a 50 euro. Il contributo non può superare l’importo del compenso lordo dichiarato nella domanda di contributo e già impegnato. Importi le cui prime due cifre decimali sono pari o superiori a 50 centesimi sono arrotondati all’euro superiore, importi con decimali pari o inferiori a 49 centesimi all’euro inferiore.

4. Per quanto non espressamente previsto dai presenti criteri si applica la vigente normativa europea, statale e provinciale.

Art. 9
Esclusione

1. Il soggetto ospitante che al termine del tirocinio non assume, come previsto, la tirocinante o il tirocinante e non fornisce alla Ripartizione Lavoro un valido motivo a giustificazione di ciò, può essere escluso dalla possibilità di richiedere l’attivazione di ulteriori tirocini a favore di persone svantaggiate sul mercato del lavoro per due anni.

 

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ActionAction Delibera 25 settembre 2018, n. 957
ActionAction Delibera 25 settembre 2018, n. 961
ActionAction Delibera 25 settembre 2018, n. 964
ActionAction Delibera 25 settembre 2018, n. 965
ActionAction Delibera 25 settembre 2018, n. 968
ActionAction Delibera 2 ottobre 2018, n. 978
ActionAction Delibera 2 ottobre 2018, n. 998
ActionAction Delibera 2 ottobre 2018, n. 1005
ActionAction Delibera 9 ottobre 2018, n. 1015
ActionAction Delibera 9 ottobre 2018, n. 1027
ActionAction Delibera 9 ottobre 2018, n. 1031
ActionAction Delibera 16 ottobre 2018, n. 1051
ActionAction Delibera 30 ottobre 2018, n. 1099
ActionAction Delibera 30 ottobre 2018, n. 1102
ActionAction Delibera 30 ottobre 2018, n. 1104
ActionAction Delibera 30 ottobre 2018, n. 1108
ActionAction Delibera 30 ottobre 2018, n. 1109
ActionAction Delibera 30 ottobre 2018, n. 1120
ActionAction Delibera 30 ottobre 2018, n. 1121
ActionAction Delibera 13 novembre 2018, n. 1150
ActionAction Delibera 13 novembre 2018, n. 1156
ActionAction Delibera 13 novembre 2018, n. 1158
ActionAction Delibera 13 novembre 2018, n. 1161
ActionAction Delibera 13 novembre 2018, n. 1165
ActionAction Delibera 20 novembre 2018, n. 1199
ActionAction Delibera 20 novembre 2018, n. 1202
ActionAction Delibera 20 novembre 2018, n. 1209
ActionAction Delibera 27 novembre 2018, n. 1235
ActionAction Delibera 4 dicembre 2018, n. 1284
ActionAction Delibera 4 dicembre 2018, n. 1286
ActionAction Delibera 11 dicembre 2018, n. 1324
ActionAction Delibera 11 dicembre 2018, n. 1346
ActionAction Delibera 11 dicembre 2018, n. 1347
ActionAction Delibera 11 dicembre 2018, n. 1350
ActionAction Delibera 18 dicembre 2018, n. 1363
ActionAction Delibera 18 dicembre 2018, n. 1384
ActionAction Delibera 18 dicembre 2018, n. 1385
ActionAction Delibera 18 dicembre 2018, n. 1401
ActionAction Delibera 18 dicembre 2018, n. 1404
ActionAction Delibera 18 dicembre 2018, n. 1405
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ActionAction Delibera 18 dicembre 2018, n. 1415
ActionAction Delibera 18 dicembre 2018, n. 1418
ActionAction Delibera 18 dicembre 2018, n. 1419
ActionAction Delibera 28 dicembre 2018, n. 1446
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