(1) Dopo l’articolo 25 della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 12, e successive modifiche, è aggiunto il seguente articolo:
“Art. 26 (Ruoli del personale docente di sostegno linguistico per alunni con background migratorio) 1. Sono istituiti nei limiti della dotazione organica provinciale di cui all’articolo 15 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, i ruoli del personale docente di sostegno linguistico per alunni con background migratorio; i ruoli sono distinti per le scuole dei tre gruppi linguistici. Il personale docente di tali ruoli viene impiegato in tutti i gradi di scuola, nonché nei corsi della formazione professionale, in corsi di sostegno linguistico per alunni la cui prima lingua non sia il tedesco, l’italiano o il ladino. Il sostegno linguistico avviene in lingua tedesca, italiana e, in caso, anche in lingua ladina.
2. I titoli per l’accesso ai citati ruoli e le modalità per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento sono determinati dalla Giunta provinciale.
3. Le graduatorie per gli incarichi a tempo determinato per i ruoli di cui al comma 1 sono istituite a partire dall’anno scolastico 2019/2020. Oltre al personale docente in possesso dei titoli determinati in base al comma 2, in sede di prima applicazione del presente articolo ha diritto all’inserimento in dette graduatorie e all’accesso alla procedura di selezione per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento chi è in possesso di un diploma di laurea almeno quadriennale e alla data del 31 agosto 2018 ha maturato almeno tre anni di servizio in qualità di docente di sostegno linguistico per alunni con background migratorio presso i centri linguistici della Provincia o presso le scuole delle località ladine ovvero presso istituzioni equivalenti.
4. Al personale docente di cui al comma 1 è applicato lo stato giuridico ed economico del personale docente delle scuole secondarie di primo grado ai sensi della normativa vigente. Tutti i servizi prestati in qualità di docente di sostegno linguistico per alunni con background migratorio presso i centri linguistici della Provincia o presso le scuole delle località ladine ovvero presso istituzioni equivalenti sono riconosciuti ai fini dell’attribuzione delle indennità provinciali e dell’inquadramento economico ai sensi della normativa vigente al momento della conferma in ruolo.”