(1) Nel testo tedesco del comma 1/bis dell’articolo 81 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, dopo le parole: “Voraussetzung, dass die Organentnahme” sono inserite le seguenti parole: “oder -verpflanzung”.
(2) Nel testo tedesco dell’ultimo periodo del comma 1/bis dell’articolo 81 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, sono soppresse le parole: “auf staatlicher Ebene”.
(3) Nel testo italiano dell’ultimo periodo del comma 1/bis dell’articolo 81 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, le parole: “presso strutture statali” sono sostituite da: “presso strutture di riabilitazione”.