(1) Dopo la lettera e) del comma 12 dell’articolo 33 della legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:
“f) non garantisce la quantità d’acqua per gli usi prioritari potabile e agricolo ai sensi dell’articolo 13 della Parte 3 del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche della Provincia autonoma di Bolzano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2017, oppure ostacola l’intesa relativa a queste finalità tra i concessionari.”
(2) Alla fine del comma 12 dell’articolo 33 della legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: „In caso di ripetuta violazione della disposizione di cui alla lettera f) la concessione è revocata.“