(1) Alla fine del comma 1 dell’articolo 10 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, è aggiunto il seguente periodo: “La Giunta provinciale disciplina lo svolgimento dell’esame di diploma.”
(2) Il comma 1 trova applicazione a partire dal 1° settembre 2018.
(3) I commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell’articolo 10 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, e successive modifiche, sono abrogati con effetto a partire dal 1° settembre 2018.