(1) Dopo il comma 1/bis dell’articolo 1 della legge provinciale 21 giugno 1983, n. 18, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:
“1/ter. In quelle discipline, in cui si constata una rilevante carenza di personale al fine di garantire l’assistenza sanitaria a medio o lungo termine, l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige può assumere personale delle professioni sanitarie a tempo determinato senza l’attestato di conoscenza della lingua italiana e tedesca. Il personale deve frequentare nei primi mesi un corso intensivo di quattro settimane per l’apprendimento rispettivamente della lingua mancante che serve quale requisito per ottenere l’attestato di conoscenza della lingua italiana e tedesca e affinché tale personale acquisisca competenze linguistiche in misura minima nelle due lingue ufficiali della provincia. Questi corsi di lingua vengono finanziati da parte dell’Azienda Sanitaria e vengono offerti e frequentati durante l’orario di lavoro. Dipendenti che si avvalgono di questa offerta sono obbligati ad un periodo contrattuale minimo di permanenza.”