(1) Dopo l’articolo 12 della legge provinciale 19 settembre 2017, n. 15, è inserito il seguente articolo:
“Art. 12/bis (Partecipazione dei comuni)
1. I comuni partecipano al finanziamento in materia di turismo, concedendo alle organizzazioni turistiche locali contributi per la loro attività. La misura degli stessi è determinata nell’accordo per la finanza locale.”