(1) La rubrica dell’articolo 11/bis della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, è così sostituita: “Disposizioni per il personale delle scuole dell’infanzia”.
(2) Dopo il comma 2 dell’articolo 11/bis della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, viene aggiunto il seguente comma:
“3. In attesa di una regolamentazione con contratto collettivo sono altresì considerati requisiti di accesso per il profilo professionale “insegnante della scuola di infanzia”: il corso di laurea quadriennale in Scienze della formazione primaria – indirizzo scuola primaria oppure il corso di laurea magistrale in Scienze pedagogiche (LM-85) oppure il corso di laurea magistrale in Programmazione e gestione dei servizi educativi (LM-50) oppure un diploma di laurea equiparato ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009.”