(1) Dopo il comma 4 dell’articolo 12.1 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, sono aggiunti, i seguenti commi 4/bis e 4/ter:
“4/bis Il Comitato per gli accordi finanziari dei comuni e il Presidente della Provincia fissano, mediante accordo, l’obiettivo complessivo dei comuni e stabiliscono le modalità di monitoraggio e certificazione delle risultanze del pareggio di bilancio.
4/ter Nell’ambito dell’accordo di cui al comma 4/bis sono determinate altresì le sanzioni applicabili ai comuni per il mancato conseguimento del pareggio di bilancio, mediante l’introduzione di un sistema sanzionatorio omogeneo rispetto al sistema statale, che sanzioni, in misura proporzionata all’entità delle infrazioni commesse, i colpevoli scostamenti registrati nelle singole gestioni di bilancio, anche mediante la decurtazione dei finanziamenti spettanti ai sensi delle leggi vigenti.”