(1) Alla fine del comma 6 dell’articolo 10 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: “I direttori e le direttrici provinciali competenti per il relativo ambito formativo provvedono anche alle procedure di selezione dei dirigenti delle scuole dell’infanzia e della formazione professionale o di musica a norma della presente legge.”