1. Per il perseguimento delle finalità previste dalla legge, la ripartizione competente è autorizzata a gestire direttamente o tramite incarico a imprese, enti, associazioni pubbliche o private qualificate, o professionisti, le seguenti iniziative:
a) seminari, convegni, congressi, concorsi, concorsi di idee, concorsi a premi, corsi di specializzazione, analisi aziendali o di settore;
b) studi e consulenze in collaborazione con organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza oppure esperti ed esperte, al fine di assicurare un continuo aggiornamento scientifico alle imprese operanti in provincia di Bolzano;
c) ogni altra iniziativa utile a promuovere l’immagine nonché a sostenere i settori economici e la cultura d’impresa.
2. L’assegnazione degli incarichi per la realizzazione delle iniziative avviene nel rispetto della normativa vigente sull’affidamento di lavori e di servizi in economia o mediante convenzione con società in house o enti strumentali della Provincia.