1. Gli aiuti per poli di innovazione possono essere concessi esclusivamente sulla base di uno specifico bando ai sensi dell’articolo 25.
2. Per le spese di investimento relative alla creazione, all’ampliamento e all’animazione di poli di innovazione possono essere concessi aiuti esclusivamente al soggetto giuridico che ne assume la gestione. Esso è incaricato di attivare i poli di innovazione nonché di gestire l’utilizzo e l’accesso ai locali e agli impianti. Tale accesso non deve essere limitato e i canoni pagati per l’utilizzo degli impianti e per la partecipazione alle attività del polo di innovazione devono riflettere i relativi costi.
3. L’accesso a locali, impianti e attività del polo di innovazione è aperto a più utenti e concesso in modo trasparente e non discriminatorio. Le imprese che hanno finanziato almeno il 10 per cento dei costi di investimento del polo di innovazione possono godere di un accesso preferenziale a condizioni più favorevoli. Al fine di evitare una sovracompensazione, è necessario che tale accesso sia proporzionale al contributo dell’impresa ai costi di investimento e che tali condizioni siano rese pubbliche.
4. I canoni pagati per l’utilizzo degli impianti e per la partecipazione alle attività del polo corrispondono al prezzo di mercato o ne riflettono i relativi costi.
5. Per la creazione o l’ampliamento dei poli di innovazione possono essere concessi aiuti per gli investimenti. I costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti materiali e immateriali.
6. Sono ammissibili ad aiuto i costi per i seguenti investimenti:
a) acquisto o costruzione di locali destinati alla formazione e ai centri di ricerca;
b) realizzazione di infrastrutture di ricerca ad accesso aperto, quali laboratori e impianti di prova;
c) realizzazione di infrastrutture di rete a banda larga.
7. Le spese di investimento di cui al comma 5 comprendono i costi relativi agli investimenti in terreni, fabbricati, macchinari e impianti.
8. L’intensità di aiuto per spese di investimento prevista per le PMI e per le grandi imprese può ammontare fino al 50 per cento delle spese ammissibili.
9. Per le spese di funzionamento relative all’animazione dei poli di innovazione possono essere concessi aiuti al soggetto giuridico che ne assume la gestione. Tali aiuti possono essere concessi per una durata massima di dieci anni.
10. Quali spese di funzionamento sono ammissibili ad aiuto le spese di personale e le spese amministrative (comprese le spese generali) riguardanti:
a) l’affitto di locali destinati alla formazione e ai centri di ricerca nonché il noleggio di impianti e macchinari;
b) animazione del polo di innovazione al fine di agevolare la collaborazione, lo scambio di informazioni e la fornitura o messa a disposizione di servizi specializzati e su misura a sostegno delle imprese;
c) l’attività di marketing volta a promuovere la partecipazione di nuove imprese o organismi al polo di innovazione e ad aumentare la visibilità dello stesso;
d) la gestione delle infrastrutture del polo di innovazione, l’organizzazione di programmi di formazione, seminari, workshop e conferenze per favorire la condivisione delle conoscenze, il lavoro in rete e la cooperazione transnazionale.
11. Il bando stabilisce le condizioni di ammissibilità, le modalità di rendicontazione, i meccanismi di controllo, nonché l’entità del finanziamento messo a disposizione.
12. L’intensità di aiuto per spese di funzionamento prevista per le PMI e per le grandi imprese può ammontare fino al 50 per cento delle spese ammissibili per il soggetto giuridico che gestisce il polo di innovazione.