1. I finanziamenti per la capitalizzazione di nuove imprese innovative o imprese innovative da costituire possono essere assegnati esclusivamente sulla base di uno specifico bando ai sensi dell’articolo 25.
2. Ai bandi possono partecipare:
a) imprese start-up innovative;
b) persone fisiche che si impegnano a costituire una impresa start-up innovativa entro i termini stabiliti dai rispettivi bandi.
3. I rispettivi bandi stabiliscono i requisiti di ammissibilità per le imprese e le persone fisiche.
4. I beneficiari devono avvalersi di un finanziamento attraverso investitori esterni, quali Business Angel o Venture Capitalist. La partecipazione degli investitori esterni deve essere una partecipazione di minoranza in relazione alle quote dell’impresa, ossia ai diritti di voto. I rispettivi bandi stabiliscono le modalità e l’entità minima dell’investimento esterno.
5. I richiedenti devono presentare un business plan. I rispettivi bandi definiscono le informazioni minime che il business plan deve contenere e in quali lingue deve essere redatto. All’interno del business plan devono essere previsti dei milestone, il cui raggiungimento costituisce uno dei criteri previsti per l’erogazione dell’aiuto.
6. Per l’erogazione degli aiuti i rispettivi beneficiari devono procedere a un versamento di capitale sociale, o a un ulteriore aumento del capitale sociale, o a un versamento in conto aumento capitale oppure ad un’altra forma di investimento nell’impresa, prevista dai rispettivi bandi, per un importo complessivamente pari o superiore a quello dell’aiuto richiesto.