1. Beneficiarie degli aiuti sono le PMI.
2. Sono ammissibili ad aiuto i seguenti costi relativi all’ottenimento, alla convalida e alla difesa di brevetti e di altri diritti di proprietà industriale:
a) costi anteriori e relativi alla concessione del diritto nella prima giurisdizione, ivi compresi i costi per la preparazione, presentazione e istruttoria della domanda, nonché i costi per il rinnovo della domanda prima della concessione del diritto;
b) costi di traduzione e altri costi sostenuti al fine di ottenere la concessione o il riconoscimento del diritto in altre giurisdizioni;
c) costi sostenuti per difendere la validità del diritto in sede di trattazione ufficiale della domanda e nel corso di eventuali procedimenti di opposizione, anche se detti costi sono sostenuti dopo la concessione del diritto.
3. Non sono ammissibili:
a) i costi relativi alla registrazione di marchi;
b) i costi interni dell’impresa come definiti all’articolo 9, comma 4.
4. L’intensità di aiuto prevista per le piccole e medie imprese può ammontare fino al 50 per cento delle spese ammissibili.