1. Beneficiarie degli aiuti sono le PMI e le grandi imprese.
2. Nell’ambito della fase preliminare dei progetti di ricerca e sviluppo sono ammissibili ad aiuto i costi per sondare e valutare nuove idee, per l’elaborazione di una bozza progettuale, i primi test e la valutazione della fattibilità di un progetto.
3. Sono ammissibili ad aiuto i costi interni come definiti all’articolo 9, comma 4, e i costi di terzi come definiti all’articolo 9, comma 2, lettera b), con effetto retroattivo di massimo quattro mesi dalla data di presentazione della domanda.
4. Sono inoltre ammissibili ad aiuto, in misura forfettaria, le spese generali supplementari derivanti direttamente dall’iniziativa, fino ad un massimo del 20 per cento delle spese di personale riconosciute ammissibili.
5. L’intensità di aiuto prevista per le PMI può ammontare fino al 50 per cento delle spese ammissibili, mentre quella per le grandi imprese fino al 40 per cento.
6. Le spese ammissibili non possono superare l’importo massimo di 30.000,00 euro; il relativo aiuto è concesso in regime “de minimis”.