1. Per progetti di cooperazione per ricerca e sviluppo vale quanto disposto all’articolo 9. Gli aiuti per tali progetti di cooperazione possono anche essere concessi sulla base di uno specifico bando ai sensi dell’articolo 25.
2. Beneficiarie degli aiuti sono le imprese di cui all’articolo 3, comma 1, lettere c), d), e), f).
3. La costituzione in forma di ATI o di ATS o di contratto di rete o di semplice cooperazione deve avvenire con il contestuale conferimento all’impresa capofila, da parte delle imprese aderenti, di un mandato collettivo speciale con rappresentanza ai sensi dell’articolo 1704 del codice civile per tutti i rapporti con l’Amministrazione provinciale.
4. In caso di ATI o di ATS o di contratti di rete o di semplici cooperazioni, l’atto costitutivo deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
a) l’indicazione delle imprese aderenti, con l’identificazione dell’impresa capofila e dell’impresa partner o delle imprese partner;
b) la ripartizione delle attività che ciascuna impresa aderente ha il compito di svolgere nell’ambito del progetto;
c) la suddivisione dei costi a carico di ciascuna impresa aderente al progetto;
d) la definizione degli aspetti riguardanti la proprietà, l’utilizzo e la diffusione dei risultati del progetto.
5. Non è ammissibile la possibilità di variazioni degli aderenti, tranne il caso di recesso oppure di esclusione di uno o più aderenti. Nel caso in cui l’impresa capofila sia soggetta a scioglimento o liquidazione volontaria oppure sia sottoposta a procedure concorsuali, una delle imprese aderenti, in accordo con le altre imprese coinvolte nel progetto, può assumere le funzioni di impresa capofila.
6. Nel caso di ATI o di ATS o di contratti di rete o di semplici cooperazioni, l’aiuto è impegnato e liquidato a favore dell’impresa capofila. L’impresa capofila distribuisce l’aiuto liquidato dall’ufficio competente alle imprese aderenti in base ai costi ammessi per aderente.
7. L’impresa capofila è responsabile dinanzi all’Amministrazione provinciale del corretto svolgimento del progetto e risponde di eventuali irregolarità.
8. Ai fini del comma 9 il subappalto non è considerato come una collaborazione effettiva. La cooperazione deve basarsi su un contratto di cooperazione o sulla costituzione di un apposito soggetto giuridico. In caso di collaborazione tra un’impresa e un organismo di ricerca e diffusione della conoscenza, le intensità massime di aiuto e le maggiorazioni previste dai presenti criteri di attuazione non si applicano all’organismo di ricerca e diffusione della conoscenza.
9. Per i progetti di cooperazione le intensità di aiuto previste all’articolo 9 possono essere aumentate nella seguente misura nei casi di seguito indicati:
a) fino ad un’intensità massima dell’80 per cento può essere applicata una maggiorazione di 15 punti percentuali; ciò vale in uno dei seguenti casi:
1) il progetto prevede la collaborazione effettiva tra imprese, di cui almeno una è una PMI, oppure viene realizzato in almeno due Stati membri, o in uno Stato membro e in una parte contraente dell’accordo SEE, e non prevede che una singola impresa sostenga da sola più del 70 per cento dei costi ammissibili;
2) il progetto comporta un’effettiva collaborazione tra un’impresa e uno o più organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, nell’ambito della quale tali organismi sostengono almeno il 10 per cento dei costi ammissibili e hanno il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca.