1. Possono beneficiare degli aiuti:
a) le PMI e le grandi imprese che assumono personale altamente qualificato;
b) le PMI che impiegano personale altamente qualificato messo a disposizione da parte di un organismo di ricerca e diffusione della conoscenza o da una grande impresa.
2. Per personale altamente qualificato si intende personale con laurea magistrale nell’area scientifico-tecnologica come regolamentata dalla legislazione italiana vigente, conseguita presso un’università italiana o presso una università estera, se equipollente in base alla legislazione vigente. Tale personale deve avere un’esperienza professionale specifica di almeno cinque anni, successiva al conseguimento della laurea magistrale, che può comprendere anche una formazione di dottorato.
3. Per personale assunto o messo a disposizione si intendono le persone che lavorano per l’impresa, percepiscono uno stipendio e hanno un rapporto di subordinazione nei confronti dell’impresa.
4. Il personale altamente qualificato assunto o messo a disposizione non deve sostituire altro personale e deve occuparsi di attività di ricerca, sviluppo e innovazione nell’ambito dell’impresa stessa.
5. In deroga al punto 12 dell’Allegato B dei presenti criteri di attuazione, nel caso di assunzione è sufficiente che il personale altamente qualificato abbia un’esperienza professionale specifica di tre anni, successiva al conseguimento della laurea magistrale, che può comprendere anche una formazione di dottorato.
6. Il costo del personale è calcolato moltiplicando la retribuzione lorda di tutto il periodo di assunzione o di messa a disposizione risultante dall’imponibile previdenziale per un coefficiente pari a 1,38. In caso di fatturazione viene agevolato solo il costo del personale, calcolato come sopra indicato.
7. Sia nel caso di assunzione che di messa a disposizione, l’aiuto viene concesso per un periodo massimo di due anni consecutivi per impresa e per persona.
8. Non è ammissibile l’assunzione o la messa a disposizione di:
a) parenti entro il terzo grado in linea retta, coniugi o affini;
b) soci e socie dell’impresa richiedente;
c) soci e socie di società associate o collegate, oppure di società delle quali fanno parte gli stessi soci e socie;
d) personale di società associate o collegate, oppure di società delle quali fanno parte gli stessi soci e socie.
9. L’intensità di aiuto per l’assunzione di personale altamente qualificato prevista per le PMI e per le grandi imprese può ammontare fino al 50 per cento del costo del personale ammissibile, in applicazione del regime “de minimis”.
10. L’intensità di aiuto per la messa a disposizione di personale altamente qualificato prevista per le PMI può ammontare fino al 50 per cento delle spese di personale ammissibili fatturate all’impresa beneficiaria.