(1) Alla disciplina dell'utilizzo coordinato dei mezzi di intervento dello Stato, della provincia e degli enti locali si provvede mediante programmi di protezione civile approvati dal commissario del Governo e dal Presidente della giunta provinciale, il quale deve previamente sentire il Presidente della giunta regionale.
(2) Le disposizioni contenute nell'articolo 7 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, relative al comitato regionale per la protezione civile, non trovano applicazione nella regione Trentino-Alto Adige.