(1) Salvo il disposto del comma successivo, ai fini dell'applicazione delle disposizioni concernenti le concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche, si ha riguardo a tutti gli effetti alla provincia nel cui territorio ricadono in tutto o in parte le opere di presa o di prima presa, nel caso di impianti a catena o in serie, anche se appartenenti a più concessionari, o il massimo rigurgito a monte determinato dalla presa stessa.9)
(2) Per la concessione di grande derivazione a scopo idroelettrico dal torrente Avisio in località Stramentizzo spettano rispettivamente alle province di Trento e di Bolzano 2/3 e 1/3 dell'energia, o del corrispondente compenso in denaro, dovuti dal concessionario ai sensi del primo e terzo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, ferma restando la decorrenza di tali obblighi dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1.10)