(1) Alla dichiarazione di cui all'articolo 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, ed alla nomina del commissario previsto dal medesimo articolo si provvederà d'intesa con i presidenti delle giunte provinciali, ove la calamità riguardi i territori di entrambe le province, ovvero con il presidente della giunta della provincia interessata ove solo una delle due sia stata colpita.