(1) Fino a quando non sarà provveduto alla riforma della legislazione concernente le servitù militari, alle commissioni tecniche previste dall'articolo 4 della legge 20 dicembre 1932, n. 1849, e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggregati, in relazione al disposto degli articoli 5, ultimo comma, e 6, quarto comma, del regolamento di esecuzione della citata legge, approvato con regio decreto 4 maggio 1936, n. 1388, rappresentanti rispettivamente della regione Trentino-Alto Adige o delle province di Trento e di Bolzano, qualora la sfera di attività interessata ai sensi delle citate disposizioni competa ai predetti enti, ovvero siano interessate zone di demanio pubblico degli enti medesimi.