(1) Eventuali interventi finanziari dello Stato per opere di competenza regionale o provinciale non comportano deroga alle attribuzioni della regione o delle province in materia di espropriazione per pubblica utilità.
(2) In caso di delega alle province di funzioni concernenti la realizzazione di opere pubbliche di competenza statale, le province stesse procederanno alle espropriazioni ed occupazioni necessane in nome e per conto dello Stato sulla base della disciplina vigente per le opere pubbliche di loro competenza.
(3) Qualora, ai fini di perequazione locale, le province autonome di Trento e di Bolzano prevedano con proprie leggi di integrare, sino alla misura fissata dalla propria normativa, gli indennizzi dovuti dallo Stato a seguito di espropriazione ed occupazione per l'esecuzione di opere di sua competenza, l'autorizzazione al pagamento diretto dell'indennità, ai sensi della legge 20 marzo 1968, n. 391, viene trasmessa alla provincia competente per territorio.2)
(4) La provincia, calcolata l'integrazione da apportare, provvede, entro il termine di sessanta giorni decorrenti dal ricevimento dell'autorizzazione di cui al comma precedente, al versamento agli interessati dell'indennizzo statale maggiorato della quota di integrazione provinciale, comunicandone gli estremi al competente organo statale ai fini dell'emissione del decreto di esproprio.2)
(5) L'onere per la liquidazione dell'importo complessivo come sopra determinato è a carico della provincia competente per territorio, salvo rimborso da parte dello Stato dell'indennizzo dallo stesso definito.2)
(6) Qualora la provincia non provveda entro il termine di cui al secondo comma, gli uffici statali provvedono direttamente al versamento dell'indennità di esproprio, impregiudicata rimanendo l'adozione da parte della provincia del proprio provvedimento integrativo.2)