(1) Nel territorio della regione Trentino-Alto Adige le norme di cui alla legge 8 dicembre 1970, n. 996, trovano applicazione all'insorgere di situazioni di danno o di pericolo che per la loro natura ed estensione non possono essere fronteggiate con l'esercizio delle competenze proprie o delegate delle province e con l'impiego delle organizzazioni di uomini e di mezzi di cui dispongono.