(1) Gli archivi ed i documenti degli uffici statali di cui al precedente articolo 27, vengono consegnati alla provincia cui l'ufficio viene trasferito. La consegna avviene mediante elenchi descrittivi in cui sono distinti gli atti inerenti alle funzioni spettanti alle province nelle materie di cui al presente decreto.
(2) Le amministrazioni statali hanno titolo ad ottenere la restituzione di ogni documento, fra quelli consegnati, che fosse loro necessario per lo svolgimento di proprie attribuzioni, ovvero a richiederne copia conforme qualora l'originale sia contemporaneamente necessario alla provincia.
(3) In ordine agli archivi e documenti consegnati alle province ai sensi del primo comma del presente articolo, rimangono ferme le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.