(1) È delegato alle province di Trento e di Bolzano, per il rispettivo territorio, l'esercizio delle seguenti funzioni amministrative statali già svolte da organi o uffici periferici:
(2) Le funzioni amministrative delegate con il presente articolo vengono esercitate dagli organi provinciali in conformità alle direttive emanate dal competente organo statale.
(3) In caso di persistente inattività degli organi provinciali nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora le attività relative alle materie delegate comportino adempimenti propri dell'amministrazione da svolgersi entro termini perentori previsti dalla legge o termini risultanti dalla natura degli interventi, il Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente può disporre il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione provinciale.