(1) Salvo diversa disposizione di legge provinciale, la disciplina inerente la polizia idraulica non si applica alle acque pubbliche acquisite al demanio idrico provinciale, in relazione a quanto disposto dall'articolo 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, non comprese nell'elenco delle acque pubbliche o nei relativi elenchi suppletivi delle Province di Trento e Bolzano o non intavolate al demanio idrico provinciale.6)