(1) Il servizio di refezione scolastica è garantito dai singoli comuni. La gestione può essere affidata dai comuni anche a terzi.
(2) Il Comune competente fissa i criteri e le modalità di organizzazione del servizio mensa nonché i corrispondenti requisiti di accesso e di partecipazione alle spese a carico dei beneficiari.
(3) La Giunta provinciale fissa i criteri e le modalità di partecipazione della Provincia alle spese ordinarie di gestione del servizio mensa, di cui al comma 1. Il contributo può coprire fino al 40 per cento delle spese ordinarie di gestione, da documentare dai comuni attraverso un elenco spese.15)