Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 24 luglio 2001, n. 30.
(1) Il certificato di collaudo e il certificato di regolare esecuzione sono approvati dall'amministrazione committente entro 60 giorni dal loro rilascio. Entro lo stesso termine l'amministrazione committente decide in merito alle richieste dell'appaltatore e ai risultati degli avvisi ai creditori.
(2) Finchè non sono stati approvati gli atti di collaudo, l'amministrazione committente ha facoltà di procedere ad un nuovo collaudo.